Cassazione Civile, Ordinanza n. 29509/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, ai fini IRAP, IVA e IRPEF. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR della Sardegna aveva invece accolto il gravame limitatamente alla dedotta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento in materia IVA, ritenendo applicabile il principio di prevalenza del diritto unionale e richiamando una pronuncia della Corte di giustizia. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento era stata introdotta per la prima volta in appello ed era quindi inammissibile perché eccezione nuova; 2) violazione dell'art. 10 L. 289/2002, contestando che la incompatibilità del condono IVA con il diritto UE comportasse anche la disapplicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla norma nazionale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento non è rilevabile d'ufficio, perché rimessa alla disponibilità della parte, e non può essere eccepita per la prima volta in appello; quanto al secondo, ha ribadito che la disapplicazione, per contrasto con il diritto dell'Unione, delle disposizioni interne sul condono IVA non travolge la proroga di due anni dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 L. 289/2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
nel processo tributario preclude la proposizione di eccezioni nuove in appello; la decadenza dal potere di accertamento, essendo rimessa alla disponibilità della parte, non può essere fatta valere per la prima volta nel grado di appello.
art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992
consente l'integrazione dei motivi di ricorso solo in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e non conosciuti prima; non è idoneo a sanare preclusioni processuali.
la proroga biennale dei termini per l'accertamento resta ferma anche se le norme sul condono IVA siano disapplicate per contrasto con il diritto unionale, perché la proroga serve a consentire all'Amministrazione gli adempimenti connessi al condono senza pregiudicare il potere accertativo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro della violazione di legge dedotta con il secondo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello eccezioni nuove relative a questioni che non siano rilevabili d'ufficio; la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, essendo eccezione rimessa alla disponibilità della parte, deve essere tempestivamente dedotta nel primo grado.
- L'integrazione dei motivi di ricorso nel processo tributario è ammessa solo nei limiti dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 e non può essere utilizzata per introdurre tardivamente eccezioni soggette a preclusione.
- La disapplicazione, per incompatibilità con il diritto dell'Unione, della disciplina nazionale sul condono IVA non comporta automaticamente la caducazione della proroga dei termini di accertamento prevista dalla legge interna.
- La proroga dei termini di accertamento collegata al condono conserva autonoma efficacia quando sia funzionale a consentire all'Amministrazione di svolgere gli adempimenti richiesti dalla disciplina agevolativa, senza pregiudicare il potere impositivo in caso di mancata definizione premiale.
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