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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09540/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un atto con cui l'INPS aveva chiesto la restituzione di euro 2.655,55, ritenuti indebitamente corrisposti alla madre della ricorrente, poi deceduta. La figlia aveva contestato di essere tenuta alla restituzione, sostenendo di non aver acquistato la qualità di erede per mancata accettazione dell'eredità; in subordine aveva eccepito prescrizione e decadenza della pretesa, la non dimostrata corresponsione dell'indebito e altre difese di merito, tra cui la sanabilità degli indebiti ex art. 13 l. 421/1991 e la non estensibilità dell'indebito agli eredi ex art. 38 l. 448/2001. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'INPS ritenendo non provata la qualità ereditaria della convenuta. L'INPS aveva appellato e la Corte d'appello, ritenuta invece provata la qualità di erede, aveva considerato abbandonate le altre eccezioni e difese perché la parte appellata non aveva proposto appello incidentale, respingendo così l'originaria impugnazione della figlia. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con due motivi connessi, nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., 115, 116, 346, 436 e 112 c.p.c., oltre che degli artt. 2033 e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rinunciate le eccezioni e difese già svolte in primo grado, nonostante la sua costituzione in appello con espresso richiamo a tutte le difese precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il ragionamento della Corte d'appello, che aveva ravvisato una rinuncia implicita alle eccezioni e difese della parte vittoriosa in primo grado in mancanza di appello incidentale. Secondo la Cassazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale, ma solo riproporre le domande e le eccezioni respinte o assorbite; nel caso concreto la difesa della ricorrente, costituendosi in appello, aveva richiamato tutte le difese svolte in primo grado. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame, con rinvio anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 4 e 3; primo comma, nn. 3 e 4

    viene richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come nullità e violazione di legge

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione/struttura della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato come norma costituzionale asseritamente violata dalla decisione di merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle censure sulla valutazione delle allegazioni e delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle censure sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte afferma che la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre domande ed eccezioni respinte o assorbite per evitare la presunzione di rinuncia, ma non è tenuta ad appello incidentale

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di appello in materia lavoristica e alla riproposizione delle difese

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito oggetto della pretesa dell'INPS

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, contestata dalla ricorrente

  • art. 13 l. 421/1991

    menzionato dalla ricorrente come disciplina di sanabilità degli indebiti

  • art. 38 l. 448/2001

    menzionato dalla ricorrente come norma sulla non estensibilità dell'indebito agli eredi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente e per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado, quando resiste all'appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale per le difese ed eccezioni respinte o assorbite: è sufficiente la loro rituale riproposizione in sede di gravame fino alla precisazione delle conclusioni.
  • La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. opera solo per domande ed eccezioni respinte o non esaminate che la parte non riproponga; non può essere estesa alle mere contestazioni degli elementi costitutivi della domanda, già implicitamente mantenute nella richiesta di rigetto dell'appello.
  • Se il giudice d'appello considera abbandonate difese tempestivamente riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la decisione è cassabile.
  • Nel giudizio di appello, la riproposizione delle difese precluse o assorbite deve risultare chiara e precisa, ma può avvenire anche con un richiamo complessivo alle difese svolte in primo grado, ove dal contesto emerga la volontà di mantenerle vive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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