Cassazione Penale, Sentenza n. 1898/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Riviezzi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei capi 2, 5 e 6 (reati di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. e detenzione/porto di arma aggravato da agevolazione mafiosa), denunciando carenza e illogicità della motivazione, scarsa attendibilità e mancanza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni del collaboratore Bruzzese e violazioni in relazione al riconoscimento dell'aggravante mafiosa. Parallelamente il Pubblico ministero impugnava l'annullamento del capo 4 operato dal Tribunale, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore evidenziavano coartazione e dovevano integrare gravi indizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Ha invece accolto il ricorso di Riviezzi per i capi 2, 5 e 6 ritenendo fondata la critica sulla mancanza di riscontri estrinseci "individualizzanti" alle dichiarazioni del collaboratore e sulla nebulosità degli elementi circa la sussistenza stessa dei fatti estorsivi. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Potenza per nuovo esame sulle misure cautelari; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Regola la gravità indiziaria necessaria per le misure cautelari: la Corte ribadisce che le dichiarazioni di chiamata in correità integrano gravi indizi solo se corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte richiama l'estensione della valutazione delle dichiarazioni di coindagati e la necessità di riscontri esterni che le rendano attendibili per la cautela.
Aggravante di agevolazione mafiosa/methodo mafioso: la Corte osserva che non risultano elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza dell'associazione o la finalità agevolatrice riferibile specificamente all'imputato, per cui l'aggravante non può essere ritenuta in sede cautelare senza riscontri certi.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Motivo di impugnazione per vizio della motivazione in Cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del P.M. in quanto le censure non attengono a vizi tipizzabili di legittimità ma ad una diversa valutazione del materiale probatorio.
Delitto di estorsione: la Corte richiede elementi probatori chiari sull'effettiva coartazione e responsabilità individuale per mantenere la misura cautelare.
Articolo connesso alla imputazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni): la Corte valuta che l'eventuale derubricazione o esclusione dell'aggravante mafiosa incide sulla qualificazione del fatto.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale di adempimenti a cura della cancelleria dopo la decisione; menzionata per gli adempimenti conseguenti all'annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di coindagati o collaboratori, per fondare una misura cautelare, devono essere corroborate da riscontri estrinseci "individualizzanti" che colleghino univocamente l'accusa all'indagato; riferimenti generici alla "famiglia" non sono sufficienti.
- La mancanza di riscontri univoci e l'esistenza di contraddizioni o di negazioni da parte della persona offesa possono rendere nebuloso il quadro probatorio e giustificare l'annullamento della misura cautelare.
- Il dissenso del Pubblico ministero sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito non garantisce automaticamente l’ammissibilità dell’impugnazione in sede di legittimità quando le censure si limitano a una diversa lettura del materiale probatorio.
- Per l'aggravante di agevolazione mafiosa è necessario dimostrare non solo comportamenti violenti o intimidatori, ma anche il nesso concreto con una struttura associativa mafiosa e la finalità agevolatrice verso quella struttura.
- Elementi tipici come tabulati telefonici o compresenze non sono di per sé riscontri individualizzanti: devono consentire di ricostruire in modo univoco la partecipazione dell'indagato alla condotta delittuosa.
- In caso di incertezza sulla sussistenza stessa del fatto (es. contraddizioni tra dichiarazioni e negazioni della persona offesa), il giudice deve valutare con prudenza l'imposizione di misure restrittive e privilegiare il chiarimento in sede di merito.
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