Cassazione Civile, Ordinanza n. 21364/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2013, emesso per il mancato riconoscimento di detrazioni IVA su alcune operazioni. L'Ufficio aveva poi rideterminato in autotutela, in diminuzione, le sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, fissando le sanzioni nell'importo rideterminato in autotutela; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che l'Ufficio aveva giustificato la sanzione massima in ragione della gravità della condotta del contribuente durante l'attività accertativa. La parte contribuente non si è costituita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione solo apparente e comunque inidonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice regionale, in violazione del minimo costituzionale di motivazione. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la motivazione sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a esplicitare le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere adeguatamente motivata; il difetto di tale requisito rileva come vizio di nullità.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale di motivazione.
La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ristretto il vizio di motivazione, che non consente più di denunciare il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile la nuova disciplina del vizio di motivazione.
È richiamato dal ricorrente per contestare la giustificazione della misura sanzionatoria, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile non per la sua mera insufficienza, ma solo quando sia mancante, apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile, cioè al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Una motivazione che non consenta di ricostruire la situazione di fatto, il percorso logico seguito dal giudice e la ratio decidendi integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
- Nel processo tributario, il giudice di merito deve dare conto in modo intellegibile delle ragioni per cui accoglie o rigetta l'appello, non essendo sufficiente un richiamo generico o assertivo a precedenti determinazioni dell'Ufficio.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza per vizio radicale di motivazione, i motivi ulteriori possono restare assorbiti senza esame nel merito.
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