Cassazione Civile, Ordinanza n. 37190/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva disconosciuto, ai fini IRES e IRAP, la deducibilità di interessi passivi su un mutuo bancario e di quote di ammortamento del costo di acquisizione di un complesso immobiliare, all'interno di una più ampia operazione tra società del medesimo gruppo, culminata in un lease-back. La CTR aveva ritenuto l'operazione complessivamente simulata e comunque elusiva/abusiva, perché priva di sostanza economica, antieconomica e finalizzata a un indebito vantaggio fiscale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1414 ss. c.c. per avere la CTR qualificato come simulata l'operazione senza considerare che, secondo la ricorrente, l'accordo simulato dovrebbe intercorrere tra le stesse parti del contratto dissimulato; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla deducibilità dei costi, assumendo che i costi non fossero collegati a fatti costituenti reato e che, pertanto, non potessero essere disconosciuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione processuale della società fallita a proporre il ricorso, poiché il curatore, interpellato, non aveva dato indicazioni sulla prosecuzione della controversia, lasciandone la gestione alla fallita. Nel merito, però, ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: oltre alla simulazione, la CTR aveva anche affermato l'abuso del diritto/elusione fiscale; non avendo la ricorrente censurato tale seconda ratio, la decisione restava comunque ferma. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la CTR, qualificando l'operazione come ingegneria fiscale diretta a frodare il fisco e a realizzare un indebito vantaggio fiscale, aveva implicitamente escluso la deducibilità dei costi; quindi non vi era omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione di simulazione dell'operazione; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di interesse, perché la decisione di merito poggiava anche su autonoma ratio di abuso del diritto.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la pronuncia di merito conteneva un rigetto implicito della domanda/motivo sulla deducibilità dei costi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge richiamata per la censura relativa alla simulazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza richiamata per la censura di omessa pronuncia.
art. 43 L.F.
richiamato nel passaggio sulla legittimazione straordinaria del fallito a proporre il ricorso in presenza di inerzia/disinteresse degli organi fallimentari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso per cassazione contro le altre rationes è inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non attaccata.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito, pur senza una statuizione espressa sul singolo capo o motivo, ha adottato una decisione incompatibile con la pretesa della parte, realizzando un rigetto implicito della relativa questione.
- In materia tributaria, l'indeducibilità dei costi può essere confermata anche attraverso una motivazione che qualifichi l'operazione nel suo complesso come artificiosa, antieconomica e finalizzata a un indebito vantaggio fiscale, senza che sia necessaria una distinta e formale risposta su ogni singolo profilo dedotto dalla parte.
- Il fallito può proporre ricorso in proprio solo in via straordinaria o suppletiva quando risulti che il curatore sia rimasto del tutto disinteressato alla vicenda processuale e abbia rimesso la gestione al fallito; non basta la mera inerzia processuale del curatore.
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