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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

Un committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatore per vizi e danni derivanti dalla ristrutturazione di un immobile, in particolare dallo sgretolamento di lastre in fibrocemento ecologico usate per la copertura del tetto e dalle conseguenti infiltrazioni. L'appaltatore, chiamando in causa il produttore delle lastre, aveva chiesto di essere tenuto indenne e manlevato in caso di accoglimento della domanda principale. Dopo che le parti del rapporto principale avevano transatto, il giudizio era proseguito sulla sola domanda di garanzia. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione che aveva riconosciuto la persistente ammissibilità dell'interesse alla manleva nonostante la transazione, aveva tuttavia rigettato la domanda di garanzia per mancanza di prova del pregiudizio economico e, soprattutto, della riconducibilità dei danni a vizi intrinseci delle lastre e della loro effettiva provenienza dal produttore evocato. Il ricorrente ha quindi dedotto: violazione del giudicato interno e del vincolo del giudice di rinvio; omessa motivazione per non avere la corte considerato la scrittura privata di transazione quale prova del danno economico; violazione delle regole sulla prova, sulla non contestazione e sulla valutazione delle risultanze di ATP, CTU, documenti e testi, sostenendo che fosse provato il difetto intrinseco delle lastre e che fosse provata la loro fabbricazione da parte della società chiamata in garanzia; ulteriore vizio di motivazione per avere negato che tutte le lastre installate fossero di produzione del resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il precedente principio di diritto reso nel giudizio rescindente imponeva soltanto di esaminare nel merito la domanda di garanzia, ma non vincolava il giudice di rinvio a ritenere provati i presupposti sostanziali della manleva. Ha poi ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sulla prova: la scrittura di transazione è stata considerata dal giudice di merito, ma qualificata come res inter alios acta e dunque non opponibile al produttore; inoltre la prova del danno economico, dei vizi intrinseci delle lastre e della loro provenienza dal resistente non era stata raggiunta, poiché gli accertamenti tecnici non avevano svolto verifiche approfondite sulla qualità delle lastre e la documentazione fotografica e fattuale non consentiva di attribuire con certezza l'intero danno a materiale prodotto dalla società evocata. La ricorribilità in cassazione non consente poi una nuova valutazione del compendio istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione derivante dal precedente giudizio di cassazione; la Corte ha escluso che il giudicato imponesse di considerare provati i presupposti della manleva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di verificare in concreto la sussistenza dei presupposti della domanda esaminata.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Dedotto come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché miravano sostanzialmente a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per i vizi di nullità della sentenza; escluso perché la sentenza di merito era motivata in modo logicamente coerente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che i fatti costitutivi della manleva e del danno dovevano essere provati dal richiedente.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova documentale/fotografica; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto nella valutazione delle risultanze.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per la non contestazione e per la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato anche profili di inammissibilità per difetto di specifica localizzazione degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la dedotta errata valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La pronuncia di cassazione con rinvio che afferma l'ammissibilità astratta della domanda di garanzia non preclude al giudice di rinvio di negarne l'accoglimento se, in concreto, non risultano provati i suoi presupposti sostanziali.
  • Chi agisce per la manleva deve provare sia l'esistenza del pregiudizio economico sia il nesso tra il danno e il fatto imputato al terzo chiamato in garanzia; la sola esistenza di una transazione con il creditore originario non basta, se non è opponibile al terzo o non dimostra integralmente il danno.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: la scelta tra le risultanze probatorie, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, resta riservata al giudice di merito.
  • In tema di prova documentale e tecnica, quando gli accertamenti non consentono di verificare in modo approfondito la qualità o la provenienza del bene dedotto come difettoso, il fatto costitutivo della responsabilità del produttore o dell'obbligo di manleva può ritenersi non provato.
  • La qualificazione di una transazione come res inter alios acta può escluderne l'opponibilità al soggetto chiamato a rispondere in garanzia, salvo che il contenuto del documento sia accompagnato da ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il danno e il nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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