Cassazione Civile, Sentenza n. 9513/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la disdetta, operata da ENEL, dell'agevolazione consistente in una riduzione tariffaria (fino all'80%) prevista nei CCNL per i lavoratori e i pensionati ENEL. Chiedevano: 1) nullità/inefficacia della disdetta; 2) accertamento del diritto alla conservazione della riduzione tariffaria prevista dall'art. 33 del CCNL ENEL del 21.2.1989; 3) accertamento dell'inadempimento contrattuale e condanna al ripristino della riduzione e al risarcimento dei danni patrimoniali (sconto dal 1.12.2016 fino al ripristino); 4) in via subordinata, indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; 5) in ulteriore via, corresponsione del c.d. "una tantum" prevista da accordi del 2011. In cassazione deducevano violazioni di norme contrattuali e di interpretazione (vari articoli dei CCNL storici), vizi di motivazione e violazioni di norme civili (es. principi di interpretazione: artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) e di diritto sostanziale (art. 2041 c.c.)
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il percorso logico-giuridico dei giudici di merito che, dopo aver ricostruito storicamente la disciplina collettiva, hanno ritenuto che l'agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva: era concessa indipendentemente dall'anzianità, mansione o qualifica, non veniva computata ad alcun effetto né incideva su mensilità aggiuntive, TFR o sulla misura della pensione, ed era legata all'uso familiare dell'abitazione principale. Per tali ragioni la disdetta dell'agevolazione non risultò illegittima e le domande dei ricorrenti (anche quella subordinata per ingiustificato arricchimento) non poterono trovare accoglimento. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi di ricorso per carenza di specificità e per la fattispecie della "doppia conforme" (conformità fra decisione di primo e secondo grado), condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto
Norme richiamate
CCNL ENEL 4.2.1946, art. 27
Usato nella ricostruzione storica dell'agevolazione; la Corte ha esaminato l'origine del beneficio per valutare la sua natura non retributiva
CCNL ENEL 11.4.1963, art. 25
Richiamato nel quadro storico-evolutivo degli accordi collettivi; contribuisce alla valutazione della natura dell'agevolazione
CCNL ENEL 1.8.1979, art. 33
Parte della serie di accordi esaminati per determinare contenuto e destinatari della riduzione tariffaria
CCNL ENEL 21.2.1989, art. 33
Riferimento centrale della pretesa (i ricorrenti invocavano la conservazione della riduzione prevista in tale testo); la Corte ha però ritenuto che la disciplina complessiva non configurasse un istituto retributivo
CCNL ENEL 23.4.1996, artt. 30 e 38
Valutati per le modifiche successive alla disciplina originaria; la Corte ha ritenuto che l'accordo del 1996 avesse progressivamente segnato un superamento della precedente configurazione del beneficio
D.P.R. n. 917/1986, art. 51
Richiamato tra le norme citate; non ha condotto la Corte a ritenere retributiva l'agevolazione
Codice Civile, art. 1362
Regola l'interpretazione delle clausole; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato la violazione dei criteri di interpretazione invocati
Codice Civile, art. 1363
Principio dell'interpretazione complessiva delle clausole; la Corte ha applicato un esame storico e sistematico degli accordi collettivi
Codice Civile, art. 1366
Richiamato dai ricorrenti (interpretazione in buona fede); la Corte ha censurato la mancata specificazione su quale oggetto negoziale si fondasse la critica
Codice Civile, art. 1373 e art. 1375
Richiamati nei motivi riguardanti condizioni economico-sociali e comportamenti delle parti; la Corte non ha condiviso la tesi che la disdetta violasse correttezza e buona fede rispetto alla preservazione del "diritto quesito"
Codice Civile, art. 2041
Norma sull'arricchimento senza causa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse arricchimento ingiustificato poiché l'azienda aveva esercitato legittimamente il diritto di recedere
Codice Civile, art. 1453
Richiamato nella domanda di adempimento/ripristino formulata in primo grado; non ha avuto esito favorevole per i ricorrenti
Codice Civile, art. 2112
Invocato in relazione alla solidarietà tra soggetti datore di lavoro; non ha inciso sull'esito favorevole alle società resistenti
Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Richiamato come fondamento delle censure; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per difetto di specificità o per la presenza della "doppia conforme"
Codice di Procedura Civile, art. 348-ter (commi 4 e 5)
Applicata la figura della "doppia conforme": quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi o fondate sul medesimo iter logico, le censure su omesso esame di fatti decisivi risultano spesso inammissibili
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (contributo unificato)
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- Una agevolazione prevista nei contratti collettivi non è necessariamente retribuzione: occorre valutare destinatari, criteri di attribuzione, se incide su TFR, mensilità aggiuntive o pensione, e se è parametrata alla prestazione lavorativa.
- Se il testo collettivo o la prassi chiariscono che il beneficio "non viene computato ad alcun effetto" e che è strettamente collegato all'uso familiare di una sola utenza, ciò è un forte indice della sua natura non retributiva.
- L'esercizio del potere datoriale di recedere da vantaggi non retributivi può essere legittimo, purché compatibile con i principi di correttezza e buona fede e valutato nel contesto storico-evolutivo degli accordi collettivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione, quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado ("doppia conforme"), i motivi relativi a omesso esame di fatti decisivi sono spesso inammissibili: il ricorrente deve dimostrare differenze significative tra le due motivazioni per evitare l'inammissibilità.
- Una domanda di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) non può trovare accoglimento se l'eventuale risparmio aziendale è conseguenza dell'esercizio legittimo di un diritto riconosciuto (es. recesso), salvo che quel recesso sia stato illegittimo.
- Per contestare la qualificazione di un beneficio come retributivo conviene produrre elementi testuali, storici e comparativi (testi integrali dei CCNL, pattuizioni successive, prassi applicative, effetti su istituti retributivi) e spiegare puntualmente come tali elementi sostengano l'interpretazione opposta.
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