Cassazione Civile, Ordinanza n. 23419/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la ristrutturazione del fabbricato ex albergo "Aquila d'Oro". Il consorzio appaltatore aveva chiesto il pagamento di somme per lavori eseguiti, lavori aggiuntivi, revisione prezzi, svincolo di ritenute di garanzia e interessi per ritardi nei pagamenti; il Comune aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per i vizi dell'opera, nonché chiamato in garanzia il direttore dei lavori. Il Tribunale aveva riconosciuto alcuni crediti all'appaltatore e accolto la riconvenzionale del Comune per i vizi, compensando i crediti. La Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale del Comune contro il consorzio per i vizi, confermando il resto e rigettando anche l'appello incidentale del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la garanzia per vizi dell'opera, poiché l'intervento sarebbe stato una ricostruzione integrale e non un recupero edilizio con deroga alle altezze minime, e perché le difformità di altezza sarebbero state imputabili comunque all'appaltatore; 2) violazione degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che fosse stata ritenuta non ritualmente proposta la manleva nei confronti del direttore dei lavori anche per i vizi relativi alle altezze dei locali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché la decisione di merito si fondava su più rationes autonome, tra cui la qualificazione dell'intervento come recupero edilizio, la deroga regolamentare alle altezze minime, l'assenza di un apprezzabile pregiudizio funzionale dell'immobile e la non imputabilità delle difformità al consorzio in ragione dei lavori impiantistici eseguiti da terzi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per ricostruire la portata delle conclusioni di primo grado e dell'appello incidentale, impedendo il controllo di legittimità sull'estensione della domanda di manleva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Rimini. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la garanzia per vizi dell'opera nei confronti dell'appaltatore e ha ritenuto inammissibile la censura sulla manleva del direttore dei lavori. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La procura speciale nel giudizio di cassazione, se non rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente gli elementi essenziali del giudizio; la sostituzione del difensore non muta tale regola.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; la censura è inammissibile se non supportata da una critica specifica al ragionamento decisorio.
La garanzia per vizi dell'opera è esclusa se il giudice di merito accerta, con valutazione non sindacabile in cassazione, che le difformità non sono imputabili all'appaltatore o che non integrano vizi rilevanti alla luce del contesto contrattuale e normativo.
La deduzione sulla responsabilità per gravi difetti non può essere introdotta in cassazione senza una precisa ricostruzione della domanda e delle conclusioni formulate nei gradi di merito.
La valutazione delle prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio e il giudizio di attendibilità delle fonti, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, compresa la consulenza tecnica, resta riservato al giudice di merito.
- In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera può essere esclusa quando il giudice accerti che le difformità dipendono da lavorazioni eseguite da terzi o da circostanze non imputabili all'appaltatore, salvo che questi non avesse l'obbligo di rilevarle e segnalarle con l'ordinaria diligenza professionale.
- La garanzia per vizi non può essere affermata in astratto, ma va valutata alla luce della qualificazione dell'intervento, della disciplina urbanistico-edilizia applicabile e della concreta incidenza del difetto sull'idoneità dell'opera all'uso pattuito.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve investire tutte le rationes utili; la censura rivolta solo ad alcune di esse è inammissibile per difetto di interesse.
- In sede di legittimità, le doglianze sulla portata di una domanda o di un'appello non sono scrutinabili se il ricorrente non fornisce gli elementi necessari a ricostruire con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti.
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