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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27187/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti, transitati alle dipendenze dell'istituto a seguito di mobilità volontaria inter-enti, hanno agito per contestare le trattenute operate dall'ente a titolo di recupero di somme corrisposte in eccedenza nell'ambito della procedura di riassorbimento di un assegno ad personam. Secondo i lavoratori, il verbale d'intesa dell'11 ottobre 2007 prevedeva la sospensione per un anno della procedura di riassorbimento; poiché l'ente aveva richiesto la restituzione solo con lettera del 18 febbraio 2019, il credito sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c. Il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito dell'INPS, salva la sola mensilità di febbraio 2009. La Corte d'appello ha confermato in parte tale impostazione, ritenendo che il termine annuale di sospensione fosse scaduto il 12 ottobre 2008 e che, per le somme maturate dopo tale data fino a febbraio 2009, la prescrizione decorresse mese per mese, con conseguente prescrizione dei ratei fino a gennaio 2009 e ripetibilità del solo rateo di febbraio 2009, interrotto dalla missiva del 18 febbraio 2019. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti, del verbale d'intesa dell'11/10/2007, degli artt. 38 e 39 CCNL 2006/2009 e del CCNL 2016/2018, nonché degli artt. 2033, 2935 e 2946 c.c. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU. L'ente sosteneva che l'indebito cessasse solo nel febbraio 2009, che il dies a quo della prescrizione andasse fissato al 1 marzo 2009 e che la richiesta del 18 febbraio 2019 avesse interrotto tempestivamente la prescrizione; inoltre, sosteneva che il termine annuale di sospensione fosse meramente ordinatorio e non perentorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze dell'INPS, pur formalmente prospettate come violazione di legge e dei canoni ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una nuova interpretazione del verbale d'intesa e una rivalutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali spetta al giudice di merito e che in cassazione è sindacabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, non la diversa lettura del testo proposta dalla parte. Ha inoltre osservato che l'interpretazione della Corte d'appello era coerente con il dato letterale e con la ratio dell'accordo sindacale, volto a consentire entro un anno il raggiungimento di un'intesa sul riassorbimento, decorsa la quale l'ente poteva recuperare le somme non riassorbite. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese di lite e distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico; la Corte ha ribadito che la sua violazione non può essere dedotta per ottenere una diversa interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo, ma solo per denunciare l'effettivo scostamento del giudice di merito dai criteri legali di interpretazione.

  • artt. 1362 c.c. e seguenti

    I canoni legali di interpretazione contrattuale sono riservati al giudice di merito; in cassazione è ammissibile solo la denuncia di violazione concreta di tali canoni, non la richiesta di una nuova lettura del testo negoziale.

  • art. 2033 c.c.

    Cited as norma sull'indebito oggettivo in relazione al recupero delle somme non riassorbite; la Corte non ha ritenuto necessario entrare nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione; la Corte non ha rivalutato la questione perché ciò avrebbe richiesto un nuovo esame del merito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a spostare il momento iniziale del decorso prescrizionale.

  • art. 111 Cost.

    Evocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost.; la Corte non ha sviluppato un autonomo esame sul punto per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 38 CCNL 2006/2009

    Richiamato unitamente agli altri accordi collettivi nella prospettazione del ricorrente; la Corte non ha ritenuto di doverne reinterpretare il contenuto, poiché ciò avrebbe comportato una nuova valutazione del merito.

  • art. 39 CCNL 2006/2009

    Richiamato come fonte collettiva rilevante per il meccanismo di riassorbimento; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a sovrapporre una diversa lettura dell'accordo.

  • CCNL 2016/2018

    Evocato dal ricorrente come elemento sistematico per sostenere una proroga del termine; la Corte ha escluso che ciò consentisse di modificare in cassazione l'interpretazione del verbale d'intesa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per aderire ai rilievi già espressi in precedente giurisprudenza, senza riprodurli integralmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o dei canoni ermeneutici in una richiesta di nuova valutazione del fatto e di nuova interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo.
  • L'interpretazione di contratti e atti negoziali spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se il giudice si sia effettivamente discostato dai canoni legali di ermeneutica, indicando specificamente quali regole sarebbero state violate.
  • Quando una clausola o un accordo sono suscettibili di più letture plausibili, non è deducibile in cassazione il solo fatto che il giudice di merito abbia preferito una soluzione diversa da quella proposta dalla parte.
  • Se la critica al provvedimento impugnato presuppone una rivalutazione delle circostanze fattuali già esaminate dal giudice di merito, il ricorso per cassazione è inammissibile perché introduce surrettiziamente un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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