Cassazione Civile, Ordinanza n. 27165/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge, comprensiva della maggiorazione per assegni familiari, a decorrere dal maggio 2016. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda: aveva dichiarato cessata la materia del contendere per la parte successivamente soddisfatta dall'ente in corso di causa e aveva condannato l'INPS al pagamento del rateo di maggio 2016, disponendo però la compensazione parziale delle spese di primo grado in ragione del comportamento collaborativo dell'istituto. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione della beneficiaria limitatamente al capo sulle spese, aveva ritenuto che la soccombenza dell'INPS fosse totale e che l'erogazione della prestazione rientrasse in un mero dovere istituzionale, non essendo state allegate circostanze ostative a un pagamento tempestivo; tuttavia aveva comunque compensato per metà le spese del grado di appello, richiamando l'erronea regolazione delle spese del primo grado non ascrivibile all'istituto. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, in presenza di integrale soccombenza dell'INPS nel gravame, la compensazione parziale delle spese del secondo grado fosse illegittima, soprattutto alla luce della disciplina novellata e dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo con cui era stata censurata la compensazione per metà delle spese del giudizio di appello. Ha affermato che, quando il gravame è integralmente accolto e non emergono ragioni idonee a giustificare la compensazione, il giudice di merito non può disporre la compensazione parziale delle spese richiamando una motivazione illogica o erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della regolazione delle spese del secondo grado e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione totale o parziale richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale vizio denunciato per violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese
d.l. n. 132/2014
richiamato per la novella dell'art. 92 c.p.c.
L. n. 162/2014
legge di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata ai fini della disciplina delle spese
Corte cost. n. 77/2018
richiamata quale intervento interpretativo sulla disciplina della compensazione delle spese
Massime di principio
- La compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. è consentita solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate e logicamente coerenti nella motivazione.
- La motivazione che giustifica la compensazione delle spese è sindacabile in cassazione quando le ragioni addotte siano illogiche o erronee, integrando violazione di legge.
- In caso di accoglimento integrale dell'impugnazione, la compensazione parziale delle spese del grado non può essere mantenuta sulla base di una motivazione incoerente con l'effettiva soccombenza della parte resistente.
- L'adempimento della prestazione dovuta da parte dell'ente previdenziale non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a escludere la soccombenza ai fini della regolazione delle spese.
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