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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva proposto ricorso davanti al giudice del lavoro contro varie cartelle di pagamento risultanti dagli estratti di ruolo, deducendo che le cartelle non gli erano state validamente notificate e che i crediti previdenziali e gli interessi di mora erano prescritti in cinque anni. Il tribunale aveva accolto il ricorso e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la documentazione prodotta dall'agente della riscossione in appello per dimostrare atti interruttivi della prescrizione, sul presupposto che per provarli sarebbe stato necessario acquisire nuova documentazione vietata dall'art. 345 c.p.c. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 345 c.p.c. e sostenendo che, una volta discussa in primo grado la prescrizione, non vi era alcuna preclusione a produrre in appello i documenti relativi all'interruzione del termine prescrizionale; ha inoltre richiamato la rilevabilità officiosa della relativa questione nel rito del lavoro e la possibilità di utilizzare prove nuove indispensabili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che sulla sussistenza dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo si era formato giudicato interno, poiché la statuizione favorevole del primo giudice non era stata censurata in appello. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo dell'agente della riscossione: la questione dell'interruzione della prescrizione era rilevabile d'ufficio e, nel rito del lavoro, era ammissibile la produzione in appello di documenti nuovi indispensabili, quali quelli idonei a dimostrare atti interruttivi della prescrizione. La corte d'appello aveva quindi errato nel considerare inammissibile la documentazione e nel non esaminarla. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, il divieto di nuove prove in appello non impedisce la produzione di documenti nuovi indispensabili per la decisione; la corte territoriale non poteva dichiarare inammissibili i documenti sull'interruzione della prescrizione se rilevanti e decisivi.

  • art. 437 c.p.c.

    Le prove nuove indispensabili sono ammissibili in appello nel rito del lavoro; la nozione comprende quelle idonee a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale o a dimostrare fatti non sufficientemente provati.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire gli elementi necessari all'accertamento della verità materiale, anche con riguardo all'interruzione della prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato un error in procedendo per violazione delle regole processuali sulla prova e sull'appello.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che la tempestività/opponibilità dell'opposizione e i relativi presupposti sono verificabili d'ufficio nel rito del lavoro.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo e di interesse ad agire, la cui disciplina sopravvenuta non supera il giudicato interno già formatosi sul punto.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    Norma introduttiva della disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire, richiamata quale ius superveniens.

  • art. 4 del d.l. 22/02/2021 n. 41

    Richiamato solo come possibile disciplina di annullamento automatico di taluni debiti di modesto importo, senza che la questione sia stata poi coltivata nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il divieto di nuove prove in appello non opera in modo assoluto: sono ammissibili i documenti nuovi che abbiano carattere indispensabile ai fini della decisione, cioè quelli idonei a chiarire o confermare in modo decisivo i fatti controversi.
  • L'eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, purché i fatti risultino allegati e supportati da prove ritualmente acquisibili o acquisite.
  • Quando la parte non abbia impugnato in appello una statuizione del primo giudice sull'interesse ad agire, su tale punto si forma giudicato interno che non può essere superato da una norma sopravvenuta.
  • Nel giudizio di opposizione a cartella o di impugnazione dell'estratto di ruolo, il giudice deve privilegiare l'accertamento sostanziale della pretesa e non può arrestarsi a un formalistico giudizio di tardività se la documentazione è decisiva e acquisibile secondo le regole del rito applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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