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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un architetto aveva impugnato davanti al tribunale due avvisi di addebito INPS relativi a contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione ritenendo prescritte le pretese. In appello, la corte territoriale aveva confermato la prescrizione per il 2009, ritenuto dovuti i contributi per il 2010 e escluso le sanzioni per evasione, riconduttendo la fattispecie a mera omissione contributiva in ragione della mancata compilazione del quadro RR. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la decorrenza della prescrizione dei contributi 2009, sostenendo che il termine di pagamento era stato prorogato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010 e che quindi la pretesa non era prescritta; con il secondo ha censurato la qualificazione della condotta come omissione e non evasione, deducendo che la mancata indicazione nel quadro RR integrasse evasione contributiva con applicazione del relativo regime sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato prescritto il credito contributivo relativo al 2009. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando l’impostazione del giudice di merito secondo cui, nel caso concreto, non era automaticamente configurabile l’evasione contributiva solo per la mancata compilazione del quadro RR, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto anche del differimento del termine di pagamento previsto dalla normativa speciale.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Norma richiamata come base dell’obbligo contributivo alla gestione separata.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Norma richiamata nel quadro della disciplina degli adempimenti contributivi e dei relativi termini.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Norma richiamata per la disciplina dei termini di versamento.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Il differimento dei termini previsto dal decreto rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l’anno 2009; ha natura regolamentare e si applica in base al dato oggettivo dell’attività economica svolta, non alla soggettiva adesione al regime fiscale degli studi di settore.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    La lettera a) si applica alle ipotesi di mera omissione contributiva quando vi siano state le denunce e le registrazioni obbligatorie; la lettera b) riguarda l’evasione, che presuppone occultamento dei rapporti o delle retribuzioni e un’intenzione specifica di non versare i contributi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice di merito.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale fa cessare l’efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma nel processo resta fermo il divieto di reformatio in peius se la parte interessata non ha impugnato.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    Richiamati per escludere un’applicazione in peius dello ius superveniens costituzionale in assenza di impugnazione incidentale della parte che avrebbe potuto beneficiarne.

  • art. 21 L. n. 6/1981

    Citata nel riferimento alla posizione degli ingegneri e architetti non iscritti all’Inarcassa, tenuti alla Gestione separata.

  • art. 22 L. n. 576/1980

    Richiamata nel riferimento ai professionisti che non raggiungono le soglie di reddito o volume d’affari previste per la Cassa forense.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e deve tenere conto anche dei differimenti dei termini stabiliti da D.P.C.M. adottati in attuazione della normativa sugli adempimenti tributari e contributivi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione non rileva la soggettiva adesione del singolo professionista al regime fiscale degli studi di settore, ma il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica per la quale gli studi di settore siano stati elaborati.
  • In materia di sanzioni civili per omesso o evaso versamento contributivo, la mera mancata compilazione del quadro RR non determina automaticamente l’evasione: occorre un accertamento in fatto sull’esistenza di occultamento e del fine specifico di non versare i contributi.
  • La distinzione tra omissione ed evasione contributiva dipende dal contenuto e dalla completezza delle denunce obbligatorie e dall’eventuale elemento intenzionale fraudolento; tale valutazione è riservata al giudice di merito.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non può essere utilizzata per peggiorare la posizione dell’unica parte impugnante quando la controparte non abbia proposto impugnazione incidentale.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito in tema di occultamento contributivo e natura dell’inadempimento sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito dall’art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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