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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27106/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice, già inquadrata nel profilo di infermiera professionale presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, dopo il transito al Servizio sanitario nazionale ex art. 3 del D.P.C.M. 1 aprile 2008, chiedeva il riconoscimento del diritto a un inquadramento economico più favorevole nella fascia 6 della categoria D del CCNL Sanità, con conseguenti differenze retributive e, in subordine, risarcimento del danno. Sosteneva che il complesso normativo applicabile imponesse di considerare non solo il trattamento economico di provenienza, ma anche l'effettiva anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di origine, con integrale conservazione di tutti i diritti ex art. 31 d.lgs. 165/2001 e art. 2112 c.c. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il D.P.C.M. 1 aprile 2008 salvaguardasse soltanto il maturato economico, eventualmente tramite assegno ad personam, senza attribuire automaticamente la progressione orizzontale per anzianità. Nel ricorso per cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione della normativa sul trasferimento del personale alla sanità penitenziaria, in particolare degli artt. 2, comma 283, l. 244/2007, 31 d.lgs. 165/2001, 2112 c.c., 3, comma 2, D.P.C.M. 1 aprile 2008, 12 preleggi e del CCNL Sanità, assumendo che il servizio prestato dovesse rilevare anche ai fini dell'inquadramento nella fascia retributiva superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il principio secondo cui, nel trasferimento del personale penitenziario al Servizio sanitario nazionale, va preservato il solo trattamento economico complessivo in godimento al momento del transito, mediante il criterio del maturato economico e, se necessario, con assegno ad personam, mentre non opera un riconoscimento automatico della maggiore fascia retributiva per effetto della sola anzianità di servizio. Il riconoscimento del servizio prestato presso il Ministero della giustizia assume rilievo per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche nei limiti degli istituti che presuppongono l'anzianità, ma non comporta l'attribuzione della progressione economica orizzontale nel nuovo comparto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 283, L. 244/2007

    La disposizione delega il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia e prevede modalità e procedure, secondo le disposizioni vigenti, per il trasferimento dei rapporti di lavoro in essere, previa concertazione sindacale.

  • art. 31 d.lgs. 165/2001

    È richiamato come norma che disciplina il passaggio di personale in caso di trasferimento di attività, ma la Corte esclude che imponga nel caso concreto l'automatica attribuzione della progressione economica per anzianità.

  • art. 2112 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la conservazione di tutti i diritti maturati; la Corte ne limita la portata al mantenimento del trattamento economico e delle condizioni collegate all'anzianità, non alla progressione nelle fasce economiche del nuovo comparto.

  • art. 3, comma 2, D.P.C.M. 1 aprile 2008

    La norma va letta nel senso che l'inquadramento nel SSN avviene sulla base del maturato economico e che il servizio pregresso è riconosciuto per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, senza automatica collocazione in una fascia retributiva più elevata.

  • art. 5, L. 419/1998

    È richiamato come origine del riordino della medicina penitenziaria e della delega al Governo per il relativo intervento riformatore.

  • d.lgs. 230/1999, art. 6

    È valorizzato per evidenziare che il trasferimento del personale e le relative procedure erano demandati anche alla contrattazione collettiva, con elaborazione di tabelle di equivalenza non essenziali per il trasferimento di tutto il personale.

  • art. 35 CCNL Sanità 1998/2001

    La progressione economica orizzontale nel comparto sanità non è automatica per anzianità, ma richiede meccanismi selettivi e valutativi; ciò esclude che la sola anzianità pregressa determini la fascia economica superiore.

  • Direttiva 2001/23/CE

    È richiamata indirettamente tramite la giurisprudenza della Corte di giustizia per affermare che il trasferimento non può comportare un peggioramento del trattamento economico, ma neppure essere invocato per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale da un'amministrazione a un'altra, la disciplina speciale può assicurare la conservazione del trattamento economico complessivo in godimento, anche tramite assegno ad personam, senza trasformarsi in un meccanismo di automatico avanzamento retributivo nel nuovo ordinamento.
  • Quando la norma di trasferimento distingue tra trattamento economico e anzianità di servizio, il riconoscimento integrale del servizio pregresso opera solo per gli istituti che presuppongono l'anzianità, non per l'attribuzione di fasce retributive o progressioni economiche che nel comparto di destinazione dipendono da criteri selettivi o meritocratici.
  • L'articolazione delle fasce economiche in un nuovo comparto va ricostruita secondo la disciplina di provenienza e di destinazione, ma non consente di assimilare la sola anzianità maturata a un diritto soggettivo all'inquadramento nella fascia superiore.
  • Nelle ipotesi di mobilità o trasferimento ex lege, la finalità protettiva è evitare un peggioramento del trattamento del lavoratore trasferito, non garantire un miglioramento delle sue condizioni retributive rispetto a quelle già godute.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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