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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27184/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo in una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale aveva ammesso parzialmente il credito di un ex dipendente per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori di autista soccorritore nel periodo agosto 2003-dicembre 2016, escludendo però il TFR perché il lavoratore era transitato, per mobilità, alle dipendenze di altra amministrazione senza soluzione di continuità. Aveva inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che i rapporti fossero stati a termine e privi di stabilità, e che solo nel novembre 2014 fosse intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato con effetto retroattivo all'esito di un giudizio di stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che la regola sulla decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non fosse quella applicata dal tribunale e che, in ogni caso, nei rapporti a termine il termine prescrizionale decorresse dalla nascita del credito; 2) violazione degli artt. 22, comma 36, L. 724/1994 e 16, comma 6, L. 412/1991, assumendo che nel pubblico impiego fosse vietato il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi anche per i crediti da lavoro o comunque connessi al rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal giorno di insorgenza del credito per quelli maturati in corso di rapporto e dalla cessazione per quelli maturati alla fine, sia nei rapporti a tempo indeterminato sia in quelli a termine e anche in caso di successione di contratti a termine, richiamando il principio delle Sezioni Unite. Ha inoltre ribadito che il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi si applica a tutti i crediti che scaturiscono dal rapporto di impiego pubblico, non solo a quelli strettamente retributivi. Perciò il decreto è stato cassato in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre dalla loro insorgenza se maturano in corso di rapporto, e dalla cessazione se maturano alla fine del rapporto, anche nei rapporti a termine e nelle successioni di contratti a termine

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    la sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, potendo soltanto, in caso di dissenso, rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite

  • art. 22, comma 36, L. n. 724/1994

    il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi opera per i crediti da rapporto di impiego pubblico, anche se di natura risarcitoria, come regola limitativa della disciplina generale sui crediti di lavoro

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato quale norma che, nel pubblico impiego, esclude il cumulo tra rivalutazione e interessi

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    la locuzione 'crediti di lavoro' è letta come comprensiva di tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro, ma la disciplina speciale del pubblico impiego limita il cumulo di rivalutazione e interessi

  • art. 2093 c.c.

    richiamato per chiarire che l'assimilazione dell'ente pubblico economico al datore privato vale ai fini del riparto di giurisdizione, ma non muta il carattere pubblicistico del rapporto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi non è sospesa per il solo timore del lavoratore verso la pubblica amministrazione; perciò i crediti che sorgono durante il rapporto prescrivono dal momento in cui nascono, mentre quelli maturati alla cessazione decorrono da tale cessazione.
  • La regola sulla decorrenza della prescrizione vale sia per i rapporti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, anche quando vi sia successione di contratti a termine, poiché il mancato rinnovo costituisce un evento fisiologico del rapporto e non una minaccia di licenziamento analoga a quella del lavoro privato.
  • Nel pubblico impiego il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi si applica a tutti i crediti che trovano causa nel rapporto di impiego, inclusi quelli risarcitori o comunque connessi al rapporto, e non solo agli emolumenti strettamente retributivi.
  • In presenza di un principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, la sezione semplice della Cassazione deve conformarvisi, salvo nuova rimessione alle Sezioni Unite quando ve ne siano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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