Cassazione Civile, Ordinanza n. 27108/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, già infermiere professionale alle dipendenze del Ministero della giustizia e successivamente transitato al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale, ha chiesto il riconoscimento del corretto inquadramento nella fascia economica 5 della categoria D del comparto sanità, con conseguenti differenze retributive e, in subordine, il risarcimento del danno. La pretesa si fondava sull'assunto che la disciplina del trasferimento del personale della sanità penitenziaria imponesse di considerare non solo il trattamento economico in godimento al momento del passaggio, ma anche l'intera anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza, con conseguente diritto alla progressione orizzontale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la normativa applicabile salvaguardasse solo il maturato economico, da conservare anche mediante assegno ad personam, e non comportasse l'automatica attribuzione di una fascia retributiva superiore in base alla sola anzianità. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2112 c.c., dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 1.4.2008, delle preleggi e del CCNL comparto sanità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato il riconoscimento al solo trattamento economico di provenienza e avesse disatteso il principio di conservazione dei diritti maturati nel trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo sul riordino della medicina penitenziaria, sul trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN e sul passaggio del personale, valorizzando la disciplina del D.P.C.M. 1 aprile 2008: il trasferimento del rapporto comporta l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del comparto sanità sulla base del solo maturato economico, con conservazione dell'eventuale differenza come assegno ad personam per evitare una reformatio in peius. Il riconoscimento del servizio prestato presso il Ministero della giustizia opera invece per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche in cui l'anzianità sia espressamente rilevante, ma non determina l'automatica attribuzione di una fascia economica più elevata, anche perché nel comparto sanità la progressione orizzontale non è automatica per anzianità ma richiede meccanismi selettivi. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 283, L. n. 244/2007
a) ...; b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere ...
la disposizione attribuisce ampia delega per il trasferimento del personale e demanda alla normazione attuativa e alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di passaggio, non imponendo il riconoscimento automatico della progressione economica per anzianità
richiamato dal ricorrente come norma sul trasferimento di attività e di personale, ma ritenuto non decisivo per imporre il riconoscimento della fascia economica richiesta
invocato in chiave di conservazione dei diritti del lavoratore nel trasferimento, ma non ritenuto applicabile in senso tale da imporre l'automatica traslazione dell'anzianità nella fascia economica del nuovo comparto
art. 3, comma 2, D.P.C.M. 1.4.2008
Fermo restando la corresponsione dell’indennità professionale specifica ... la fascia retributiva di confluenza ... è determinata ... tenendo conto del maturato economico ...; ... il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
il criterio determinante per l'inquadramento economico è il maturato economico, mentre il riconoscimento del servizio pregresso vale per gli istituti che assumono rilevanza dell'anzianità; non segue un diritto automatico alla fascia retributiva superiore
art. 35 CCNL 1998/2001 comparto Sanità
La progressione economica ... si attiva ... sulla base dei seguenti criteri ... previa valutazione selettiva ...
nel comparto sanità la progressione economica orizzontale non deriva automaticamente dal solo decorso dell'anzianità, ma presuppone selezione e valutazione
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale da un'amministrazione a un'altra, il riconoscimento del servizio pregresso non coincide necessariamente con il riconoscimento di una progressione economica automatica: occorre distinguere tra anzianità utile ai fini giuridici, previdenziali o di specifici istituti e maturato economico rilevante ai fini dell'inquadramento.
- Quando la disciplina speciale di trasferimento prevede la conservazione del trattamento economico complessivo mediante assegno ad personam, essa tutela il divieto di reformatio in peius ma non attribuisce di per sé il diritto a collocarsi in una fascia stipendiale più elevata del nuovo comparto.
- La progressione economica orizzontale nel comparto di destinazione non può essere desunta solo dall'anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro se il CCNL prevede meccanismi selettivi o meritocratici.
- Il giudice deve interpretare sistematicamente la disciplina del trasferimento del personale, coordinando norma primaria, norma regolamentare attuativa e contratto collettivo, senza confondere il riconoscimento dell'anzianità di servizio con l'automatica equiparazione del trattamento retributivo.
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