Cassazione Civile, Ordinanza n. 13985/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing risolto per inadempimento della società utilizzatrice. La concedente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni non corrisposti; l’utilizzatrice proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto dovesse qualificarsi come leasing traslativo e che, pertanto, dovesse applicarsi in via analogica l’art. 1526 c.c., con conseguente restituzione dei canoni già versati, salvo equo compenso e risarcimento del danno. In appello la decisione sfavorevole veniva confermata. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1526 c.c. e vizio di motivazione: contestava la negata riconducibilità del contratto al leasing traslativo; lamentava che la Corte territoriale non avesse considerato il presunto evidente squilibrio della clausola che, in caso di risoluzione, imponeva il pagamento di tutti i canoni e della penale; sosteneva inoltre che la mancata restituzione del bene era stata erroneamente affermata, poiché vi sarebbe stata offerta di restituzione senza riscontro; infine censurava il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni versati, fondato anche sulla ritenuta validità delle clausole contrattuali derogatorie dell’art. 1526 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava su una duplice ratio decidendi: da un lato, la mancata restituzione del bene oggetto di leasing, circostanza che impediva comunque la domanda di restituzione dei canoni; dall’altro, la validità della pattuizione contrattuale che derogava all’art. 1526 c.c. e prevedeva, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, la debenza di tutti i canoni scaduti e della penale relativa ai canoni futuri e al prezzo di opzione. La ricorrente, però, si era limitata a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sulla riconsegna del bene e a formulare un’assertiva censura di "evidente squilibrio", senza una critica specifica e autonoma alla ratio basata sulla validità della clausola penale. È stata quindi confermata la condanna alle spese e l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
In materia di leasing traslativo può operare in via analogica; le parti possono derogarlo convenzionalmente quanto alla ripetibilità dei canoni, ferma la possibile riduzione dell’eventuale clausola penale ex art. 1384 c.c.
Richiamato come parametro di censura, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Il giudice può ridurre ad equità la clausola penale se determina un significativo squilibrio; nel caso concreto la Corte d’appello ha escluso tale squilibrio.
Norma evocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- La domanda di ripetizione dei canoni versati in un rapporto di leasing risolto presuppone, secondo l’impostazione accolta, la restituzione del bene oggetto del contratto, se tale restituzione è valorizzata dal giudice di merito quale condizione ostativa o presupposto della pretesa.
- In materia di leasing traslativo, le parti possono validamente pattuire la deroga all’art. 1526 c.c. quanto alla irripetibilità dei canoni, restando possibile il controllo giudiziale sulla eventuale eccessività della clausola penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.
- La deduzione di uno squilibrio della clausola penale deve essere specifica e argomentata; una mera affermazione apodittica non è idonea a scalfire la ratio decidendi sulla validità della pattuizione.
- In cassazione non è consentito un riesame del merito e della valutazione delle prove operata dal giudice di appello, salvo il rispetto dei limiti propri del vizio denunciato.
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