Sentenza del 02/02/2024 n. 341 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per €2.998,41 relativa alla ripresa a tassazione della detrazione per spese di ristrutturazione pari a €2.529,00 riportata nella dichiarazione 730/2016. Il contribuente aveva beneficiato della detrazione in base all'acquisto di un'unità immobiliare recuperata da sottotetto da parte della dante causa (LA PRIMA S.R.L.) in conformità al permesso di costruire e alla L.R. Lombardia n.12/2005 (art.63-64). L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale (art.36-ter DPR 600/73), aveva disconosciuto la detraibilità ritenendo l'intervento assimilabile a demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico (nuova costruzione), sottraendo quindi il diritto alla detrazione. Il contribuente eccepiva che le modifiche riguardavano solo l'adeguamento delle altezze per l'abitabilità e richiedeva l'annullamento in autotutela; dopo diniego è stata notificata la cartella e instaurato il giudizio.
La decisione
La Corte d'Appello (Giustizia Tributaria II Grado Lombardia) ha respinto l'appello dell'Ufficio DP II, riconfermando la decisione di primo grado in favore del contribuente e accogliendo l'appello incidentale del ricorrente sulla legittimazione passiva (dichiarata dell'Agenzia Entrate-Riscossione). La Corte ha ritenuto che l'intervento sul sottotetto, autorizzato dal permesso di costruire n.152/2011 e conforme agli artt.63-64 L.R. 12/2005, costituisce recupero edilizio idoneo a far assentire la detrazione ai sensi dell'art.16-bis TUIR combinato con le disposizioni del d.l.63/2013. Ha altresì precisato che la comunicazione di irregolarità ex art.36-ter è impugnabile ma non rende definitivo l'atto se non tempestivamente contestato, e che la cartella di pagamento sostituisce l'accertamento consentendo di discutere la motivazione e la quantificazione della pretesa. Spese a carico dell'Ufficio appellante; nulla per Agenzia Entrate-Riscossione non costituitasi.
Norme richiamate
art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La Corte riconosce il diritto alla detrazione (nella misura e nelle modalità applicate dal CAF) per l'acquirente di immobile integralmente riqualificato da impresa costruttrice; la detrazione va applicata senza necessità di documentazione delle singole spese oltre al titolo abilitativo e all'atto pubblico di acquisto quando l'intervento è qualificabile come recupero edilizio da impresa.
La comunicazione di irregolarità derivante da controllo formale è atto autonomamente impugnabile ma, se non tempestivamente impugnata, non impedisce al contribuente di contestare la successiva cartella di pagamento; la cartella sostituisce l'accertamento e consente la discussione sia della quantificazione che della motivazione degli atti prodromici.
art. 63 e art. 64 L.R. Lombardia n.12/2005
La disciplina regionale sul recupero dei sottotetti agevola il recupero a fini abitativi anche mediante adeguamenti dell'altezza (es. innalzamento falde) necessari per l'abitabilità; tali opere, se finalizzate al rispetto delle altezze minime, non costituiscono automaticamente nuova costruzione o ampliamento volumetrico impeditivo della detrazione.
d.l. 63/2013 (artt. 13-16 e art.16 comma 1 richiamato)
Le disposizioni in tema di miglioramento delle prestazioni energetiche e di riqualificazione edilizia, combinate con l'art.16-bis TUIR, conferiscono disciplina agevolativa anche agli acquirenti di immobili riqualificati da imprese, ragion per cui la detrazione si applica al prezzo di acquisto nella misura prevista dalla normativa.
La rettifica della dichiarazione operata dal CAF è elemento rilevante ai fini processuali e può integrare la documentazione amministrativa sulla quale il contribuente fonda la detrazione, contribuendo a dimostrare correttezza del calcolo e della fruizione dell'agevolazione.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità ex art.36-ter è impugnabile ma la mancata impugnativa non preclude al contribuente di contestare successivamente la cartella di pagamento: la cartella sostituisce l'accertamento e consente di discutere motivazione e quantificazione.
- Se il contribuente acquista da impresa un immobile integralmente riqualificato (es. recupero di sottotetto autorizzato), può fruire delle detrazioni previste dall'art.16-bis TUIR combinate con le norme del d.l.63/2013 senza dover produrre la documentazione delle singole spese, purché siano forniti il titolo abilitativo (permesso di costruire) e l'atto pubblico di acquisto che attestano l'intervento.
- Interventi consistenti nel mero adeguamento delle altezze del sottotetto per rispettare i requisiti di abitabilità stabiliti dalla normativa regionale non sono automaticamente qualificabili come demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico; la qualificazione tecnica e il titolo abilitativo sono decisivi per stabilire la natura dell'intervento e l'eventuale diritto alle agevolazioni fiscali.
- L'Agenzia deve dimostrare concretamente l'esistenza di un ampliamento volumetrico o di una nuova costruzione per negare le detrazioni; argomentazioni generiche sulla natura 'costruttiva' dell'intervento possono essere insufficienti se il permesso e le planimetrie indicano recupero conforme alla normativa regionale.
- In caso di cartella emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, quest'ultima è legittimata passiva nel giudizio di opposizione a esecuzione e deve essere chiamata in causa; l'eventuale sua mancata costituzione può incidere sulle statuizioni sulle spese processuali.
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