Sentenza del 02/02/2024 n. 3105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per la cessione, nell’ambito del fallimento della Santa Barbara S.p.A., di crediti con valore nominale di 19.000.000 euro, aggiudicati per 231.500 euro. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1445/2018 depositata il 6 marzo 2018, aveva rigettato l’appello di Affidavit, confermando la tassazione sul valore nominale e l’imponibilità ai fini del registro. In cassazione Affidavit ha formulato sei motivi: omessa pronuncia sulla base imponibile e sulla propria responsabilità; motivazione apparente o illogica; assenza dei presupposti e della motivazione della solidarietà passiva; applicabilità dell’IVA e del principio di alternatività; determinazione della base imponibile sul prezzo di aggiudicazione; e violazione del principio di non contestazione. La Corte ha deciso sulla base del giudicato esterno favorevole formatosi nel distinto giudizio promosso dalla coobbligata solidale Solvendi causa 130 S.r.l., senza esaminare nel merito i singoli motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto applicabile l’effetto estensivo del giudicato favorevole formatosi sulla medesima pretesa nei confronti della coobbligata solidale Solvendi causa 130 S.r.l.; quel giudicato aveva annullato l’atto impositivo perché la base imponibile doveva essere il prezzo di aggiudicazione, non il valore nominale dei crediti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della sopravvenienza del fatto decisivo.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
L'effetto estensivo del giudicato che, previsto dall'art. 1306, comma 2, cod. civ. il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore costituisce esercizio di un diritto potestativo così che non può essere rilevato di ufficio dal giudice né dedotto dal debitore laddove siano intervenute preclusioni processuali.
Il coobbligato solidale può opporre all’ente impositore il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, purché lo deduca tempestivamente e non siano intervenute preclusioni processuali. Nel caso concreto il giudicato sopravvenuto, dedotto e documentato in cassazione, ha consentito ad Affidavit di avvalersi dell’annullamento della pretesa.
Art. 1306, comma 1, codice civile
Per converso, si è rimarcato, quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, che mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri condebitori, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento.
Il giudicato sfavorevole a un condebitore non pregiudica gli altri; quello favorevole che annulla, anche in parte, l’unico atto impositivo può invece essere invocato dagli altri coobbligati ai quali l’atto è stato notificato.
Massime di principio
- In presenza di un’obbligazione tributaria solidale, il contribuente può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, se riguarda il medesimo atto impositivo e non sussistono preclusioni processuali.
- L’effetto estensivo del giudicato favorevole non opera d’ufficio: il coobbligato interessato deve dedurlo in giudizio e documentare la formazione del giudicato.
- Il giudicato favorevole può estendersi agli altri destinatari del medesimo atto anche se non hanno partecipato al processo deciso con esito favorevole; una decisione sfavorevole, invece, non si estende agli altri condebitori.
- Se l’accoglimento dipende da un giudicato favorevole sopravvenuto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
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