Cassazione Penale, Sentenza n. 26978/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge perché il tribunale aveva annullato il sequestro preventivo disposto con decreto dell'8/10/2021 dal Gip. Il Pubblico Ministero sosteneva che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca cd. "allargata" ai sensi dell'art. 85‑bis DPR 309/90 e dell'art. 240 c.p., posto sul presupposto di una condanna ormai definitiva, al sequestro non sarebbe richiesto il requisito del fumus commissi delicti contestato dal tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in fase esecutiva dopo l'esaurimento del merito e l'intervenuta irrevocabilità della sentenza, rientra nelle competenze del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e delle norme speciali richiamate (art. 12‑sexies D.L. 8/6/1992, n.306 conv. L. 8/8/1992 n.356). Ha inoltre richiamato l'art. 321, comma 3‑bis, c.p.p., che limita al solo tempo delle indagini la possibilità per il pubblico ministero (o per la polizia giudiziaria su iniziativa sua) di disporre il sequestro diretto con successiva convalida. Nel caso concreto si è trattato di un sequestro operato in modo irrituale dalla polizia giudiziaria con istanza di convalida al Gip (anziché al giudice dell'esecuzione) e in relazione a una sentenza irrevocabile: ciò giustifica l'annullamento operato dal tribunale. La Corte ha precisato che, pur se le motivazioni del tribunale potevano essere formulate diversamente, la decisione di annullamento è corretta e la motivazione è stata integrata ex art. 619 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per identificare il rito con cui il tribunale è stato adito; contesto: impugnazione del decreto di convalida del sequestro
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo in fase esecutiva per salvaguardare i beni destinati alla confisca; base per escludere l'iniziativa del PM in fase esecutiva
art. 321, comma 3‑bis cod. proc. pen.
Limita l'efficacia del sequestro disposto direttamente dal pubblico ministero (o eseguito dalla polizia giudiziaria su iniziativa dello stesso) alla sola fase delle indagini, circoscrivendone l'utilizzo
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12‑sexies (conv. L. 8 agosto 1992, n. 356)
Riferimento normativo che attribuisce competenze al giudice dell'esecuzione in materia di confisca e giustifica l'uso del sequestro in fase esecutiva da parte del giudice
Norma sulla confisca cd. "allargata" richiamata dal PM quale fondamento del sequestro in vista della confisca successiva
Norma menzionata insieme all'art. 85‑bis come riferimento alla confisca; interpretazione evincibile: richiamata quale presidio normativo per la confisca collegata a condanna definitiva
Autorizza la Corte a rettificare la motivazione del provvedimento impugnato quando l'errore è manifesto e non richiede annullamento; invocata per integrare le ragioni del tribunale
L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 1
Richiamata in tema di principi ermeneutici (economia, efficienza processuale, semplificazione) per sostenere la rettificazione della motivazione anziché l'annullamento
Massime di principio
- Il sequestro finalizzato alla confisca dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile è materia della fase esecutiva e compete al giudice dell'esecuzione (art. 321 c.p.p.), non ad iniziative autonome del P.M. fuori della fase di indagine
- L'art. 321, comma 3‑bis, c.p.p. limita la possibilità per il Pubblico Ministero (e per la polizia giudiziaria su sua iniziativa) di disporre sequestri diretti alla sola fase delle indagini; successivamente occorre ricorrere al giudice dell'esecuzione
- Se un sequestro è stato eseguito in modo irrituale (es. polizia giudiziaria agisce su impulso del P.M. e chiede convalida al Gip anziché al giudice dell'esecuzione), il provvedimento può essere annullato anche se l'obiettivo è la confisca derivante da sentenza definitiva
- La Corte può integrare o rettificare le motivazioni di merito quando l'errore sia evidente e non richieda l'annullamento dell'atto, privilegiando efficienza ed economia processuale (art. 619 c.p.p.)
- In situazioni analoghe, prima di richiedere misure reali riferite a confische post‑sentenza, occorre valutare la competenza funzionale e temporale: se la confisca si fonda su titolo irrevocabile, l'intervento deve passare per il giudice dell'esecuzione
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