Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate dopo la revoca di un'agevolazione fiscale fruita da una società che aveva acquistato immobili con l'impegno di rivenderli entro tre anni. La contribuente aveva impugnato l'atto impositivo presupposto e, successivamente, la cartella emessa in esecuzione di quell'avviso. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima la cartella perché avrebbe dovuto essere riscossa solo in parte e non per intero, aveva escluso le sanzioni e aveva dato rilievo al fatto che il giudizio sull'atto presupposto fosse ancora pendente in Cassazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge: sosteneva che, trattandosi di imposta complementare e non suppletiva, il ricorso non sospendesse la riscossione ai sensi dell'art. 56 d.P.R. n. 131/1986, e che fossero legittime sia l'iscrizione a ruolo dell'intero dovuto sia l'applicazione delle sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. La contribuente ha resistito eccependo, da un lato, l'inapplicabilità dell'art. 13 citato e, dall'altro, l'asserita abrogazione dell'art. 56 d.P.R. n. 131/1986 per effetto dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre affermato che l'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ha portata generale e si applica all'omesso o ritardato versamento di qualunque tributo, mentre l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 opera in deroga alle singole leggi d'imposta solo nei casi di riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio e non incide sulla regola dell'art. 56 d.P.R. n. 131/1986 secondo cui il ricorso non sospende la riscossione, salvo i casi espressamente previsti. La Corte ha qualificato l'imposta come complementare, non suppletiva, e ha ritenuto legittima anche l'irrogazione delle sanzioni. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma 1, lett. a; comma 3
opera in deroga alle singole leggi d'imposta solo nei casi di riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio; non incide sulla regola dell'art. 56 d.P.R. n. 131/1986 fuori dai casi espressamente previsti.
art. 56 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, salvo le specifiche deroghe previste per le imposte suppletive e per le sole imposte complementari sul maggior valore accertato.
art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
primo comma, ultimo inciso
l'imposta pretesa a seguito della decadenza dall'agevolazione fruita all'atto della registrazione è qualificabile come imposta complementare, non suppletiva.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
ha portata generale e si applica all'omesso o ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo; l'omesso pagamento delle somme dovute legittima l'irrogazione delle sanzioni.
la Corte ha ribadito i principi di diritto e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito.
art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
costituisce la base dell'agevolazione fiscale poi revocata per mancata rivendita degli immobili entro tre anni.
Massime di principio
- Quando l'imposta è dovuta per effetto della decadenza da un'agevolazione fruita in sede di registrazione, la pretesa va qualificata come imposta complementare e non come imposta suppletiva, se non ricorrono gli errori od omissioni propri del tributo suppletivo.
- In assenza delle specifiche deroghe previste dall'art. 56 d.P.R. n. 131/1986, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta accertata.
- L'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 disciplina la riscossione frazionata nei giudizi tributari ma non elimina la regola, propria di singole leggi d'imposta, secondo cui la riscossione può proseguire nonostante la pendenza del ricorso.
- L'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ha applicazione generale e sanziona l'omesso o ritardato pagamento di qualsiasi tributo, salvo diverse previsioni normative speciali.
- Se la controversia è definita su una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando o accogliendo il ricorso originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22541/2021 del 10/08/2021
- ordinanza_civile · 10 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2021 del 10/08/2021
- ordinanza_civile · 10 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22543/2021 del 10/08/2021
- ordinanza_civile · 10 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22544/2021 del 10/08/2021
- ordinanza_civile · 10 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2021 del 10/08/2021
- ordinanza_civile · 10 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2021 del 10/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →