Cassazione Civile, Ordinanza n. 28477/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un fondo di proprietà della ricorrente, espropriazione finalizzata alla costruzione di un nuovo cimitero. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione e aveva posto le spese di lite non solo a carico dell'ente beneficiario dell'espropriazione, individuato nel Comune, ma anche a carico della società concessionaria dell'opera pubblica. Con il ricorso per cassazione la società proprietaria ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 100 c.p.c. in relazione all'art. 29 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la condanna alle spese in favore della concessionaria fosse illegittima perché l'opposizione alla stima era stata proposta soltanto nei confronti del Comune e la concessionaria era stata chiamata in causa solo per integrare il contraddittorio. Con il secondo motivo ha prospettato extrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse pronunciato una condanna verso un soggetto diverso da quello contro cui era stata proposta la domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 29, comma 4, d.lgs. 150/2011, il ricorso in opposizione alla stima deve essere notificato anche al concessionario dell'opera pubblica se a quest'ultimo sia stato affidato il pagamento dell'indennità; nel caso concreto, dalla convenzione di affidamento e dalla successiva costituzione della società consortile risultava che la concessionaria era divenuta parte del procedimento espropriativo quale delegataria dei poteri già conferiti all'ATI, con conseguente legittimazione a ottenere la rifusione delle spese dopo il rigetto della domanda. Il secondo motivo è stato dichiarato privo di fondamento perché assorbito dalle ragioni di rigetto del primo. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del procuratore della resistente dichiaratosi antistatario, oltre al richiamo al possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La soccombenza giustifica la condanna alle spese del giudizio anche in favore della parte che risulti legittimamente presente nel processo e vittoriosa.
La legittimazione a resistere e a conseguire le spese presuppone un interesse concreto e attuale alla controversia, qui ravvisato nella posizione della concessionaria quale parte del procedimento espropriativo.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Nell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio il ricorso va notificato, oltre che all'autorità espropriante e agli altri soggetti indicati dalla norma, anche al concessionario dell'opera pubblica se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.
art. 11 della convenzione di affidamento del 14.9.2006
La convenzione attribuiva al concessionario la delega ad effettuare l'intera procedura esecutiva, fondando la sua partecipazione al procedimento espropriativo.
art. 6, comma 8, d.P.R. 327/2001
È richiamato come base della delega al concessionario per lo svolgimento della procedura espropriativa.
Le spese sono state liquidate in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati indicati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il concessionario dell'opera pubblica può essere parte necessaria o comunque legittimamente evocata in giudizio quando la normativa e la convenzione di affidamento gli attribuiscano il pagamento dell'indennità o la gestione della procedura espropriativa.
- La condanna alle spese può essere pronunciata anche in favore del concessionario che abbia una posizione sostanziale nel procedimento espropriativo, non essendo decisivo che il ricorso introduttivo sia stato originariamente indirizzato al solo ente beneficiario se il concessionario è coinvolto per legge o per titolo nella vicenda.
- La censura di extrapetizione non è fondata quando la pronuncia sulle spese riguarda un soggetto che, in base alla disciplina applicabile e agli atti del rapporto concessorio, deve considerarsi parte del procedimento e portatore di un interesse processuale diretto.
- In materia di spese processuali, la soccombenza giustifica la rifusione anche in favore della parte vittoriosa che sia stata ritualmente coinvolta nel processo in ragione della propria legittimazione sostanziale o processuale.
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