Cassazione Civile, Ordinanza n. 30773/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società che, avendo acquistato un'abitazione all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, chiedeva l'accertamento della comproprietà di una corte ritenuta comune, mentre la convenuta sosteneva che tale area fosse di sua esclusiva proprietà. Il tribunale rigettava la domanda, ma la corte d'appello riformava parzialmente la decisione e dichiarava la comproprietà della corte in capo alla società acquirente, ritenendo che pignoramento e decreto di trasferimento comprendessero anche il diritto sulla corte comune. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2912 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: sosteneva che il giudice di merito avesse indebitamente desunto l'estensione della vendita forzata a un bene asseritamente accessorio/pertinenziale, dotato di autonoma individuazione catastale, senza un'adeguata verifica del contenuto dell'atto di pignoramento, della nota di trascrizione e del decreto di trasferimento; secondo la ricorrente, in tema di estensione del pignoramento alle pertinenze, occorrono cautele e la mancata espressa indicazione dei dati catastali della pertinenza deporrebbe contro l'estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse privo della specificità richiesta dall'art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente fondava la censura su atti processuali e documenti decisivi (atto di pignoramento, nota di trascrizione e decreto di trasferimento) che avrebbero dovuto essere almeno trascritti nei passaggi rilevanti, o comunque specificamente indicati in modo tale da consentirne il reperimento nei fascicoli di merito. Mancando tale trascrizione/riferimento, la Corte non ha potuto esaminare la dedotta erroneità della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
disciplina l'estensione del pignoramento e del successivo decreto di trasferimento; la ricorrente invocava una lettura restrittiva in tema di pertinenze, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del motivo.
è il parametro di deduzione della violazione di legge richiamato nel motivo di ricorso.
impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e la trascrizione/riassunto dei documenti su cui il ricorso si fonda, oppure un riferimento idoneo a consentirne il reperimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la decisione di merito sulla base di documenti processuali o negoziali deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., mediante trascrizione dei passaggi rilevanti o puntuale riferimento che ne renda possibile il reperimento.
- La deduzione di una violazione di legge che presupponga l'esame del contenuto di atti o documenti non autosufficientemente riportati nel ricorso è inammissibile, poiché impedisce alla Corte di verificare la fondatezza del motivo senza accedere autonomamente ai fascicoli di merito.
- In materia di impugnazione in cassazione, il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una rivalutazione del contenuto di atti non adeguatamente riportati: l'assenza nel ricorso degli elementi essenziali dell'atto di pignoramento, della trascrizione e del decreto di trasferimento preclude l'esame del motivo.
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