Cassazione Penale, Sentenza n. 27874/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di un detenuto per minaccia a pubblico ufficiale e per porto illegale di oggetti atti ad offendere. I fatti descritti riguardano, da un lato, una minaccia rivolta a un agente di polizia penitenziaria che aveva negato al detenuto di uscire dalla cella; dall'altro, il successivo rinvenimento, in suo possesso all'ingresso della chiesa interna dell'istituto, di una testa di rasoio con tre lame. Il ricorso per cassazione articolava due censure: 1) vizio logico della motivazione sul delitto di minaccia, sostenendo che la condotta non avesse idoneità costrittiva perché l'agente era separato da una porta blindata e che non fosse escluso un uso autolesionistico delle lame; 2) violazione dell'art. 4 l. n. 110/1975, assumendo che la cella in carcere dovesse considerarsi "abitazione" del detenuto e gli spazi comuni "appartenenze", con conseguente insussistenza del porto fuori dall'abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha ritenuto infondato il motivo sulla minaccia perché l'idoneità intimidatoria va valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e della potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato; nel caso concreto, il tenore delle espressioni, la qualità del soggetto e la possibilità di contatto con l'agente rendevano la minaccia obiettivamente seria, a prescindere dall'uso successivo o meno delle lame. Ha rigettato anche il motivo sul porto dell'oggetto atto ad offendere, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l'istituto penitenziario non è luogo di privata dimora né abitazione, e i suoi spazi comuni non sono "appartenenze" della cella; pertanto, la detenzione del rasoio nei locali del carcere integra porto abusivo fuori dall'abitazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base del delitto di minaccia a pubblico ufficiale contestato all'imputato; la Corte ne conferma la sussistenza in relazione a una condotta con effettiva capacità intimidatoria valutata ex ante.
fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa
Il porto di oggetti atti ad offendere rileva perché avvenuto fuori dall'abitazione; un istituto penitenziario non è considerato abitazione del detenuto né i suoi spazi comuni appartenenze della cella.
La Corte applica la regola per cui al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La sussistenza del delitto di minaccia va valutata con giudizio ex ante, considerando le circostanze oggettive e soggettive del fatto e la capacità del male ingiusto prospettato di esercitare una reale pressione intimidatoria; non è निर्णante che il destinatario non si sia concretamente intimidito o che il male non si sia poi realizzato.
- La serietà della minaccia non viene meno per il solo fatto che l'azione sia compiuta in un contesto di separazione fisica tra autore e destinatario, se le modalità concrete della condotta mantengono una consistente carica intimidatrice.
- Ai fini dell'art. 4 l. n. 110/1975, l'istituto penitenziario non può essere equiparato a un'abitazione privata del detenuto; pertanto, il possesso o porto di un oggetto atto ad offendere nei locali del carcere integra porto abusivo fuori dall'abitazione.
- Gli spazi comuni di una struttura detentiva non assumono la qualità di "appartenenze" della cella in senso penalistico, sicché non possono escludere la configurabilità del porto illegale di oggetti atti ad offendere.
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