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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05609/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un Comune per asseriti danni derivanti da espressioni ritenute ingiuriose e diffamatorie, diffuse tramite articoli di stampa e volantini nel territorio comunale, in cui l’amministrazione comunale e il sindaco venivano accusati di arricchimento indebito e appropriazione indebita di denaro pubblico. In appello la domanda era stata rigettata per difetto di prova che quelle espressioni fossero state effettivamente proferite dal convenuto e per insussistenza della legittimazione del Comune a reagire alle frasi riferite alla persona del sindaco. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il sindaco, quando agisce istituzionalmente, si immedesima nell’ente e che dunque il Comune avrebbe legittimazione attiva a chiedere il risarcimento anche per le offese rivolte al sindaco in quanto rappresentante dell’ente; (2) violazione delle regole sulla prova e su alcune norme della legge sulla stampa, assumendo che le copie dei giornali e dei volantini, non disconosciute, avessero piena efficacia probatoria e che le firme dei giornalisti bastassero a dimostrare la provenienza delle frasi dal convenuto, il quale avrebbe risposto anche ex art. 41 c.c. quale componente di un comitato spontaneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, applicandosi il nuovo testo dell’art. 370 c.p.c., che richiede il solo deposito tempestivo. Ha quindi esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti entrambi inammissibili: il primo perché fondato su presupposti fattuali non corrispondenti a quelli accertati in sentenza e perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; inoltre la doglianza sulla motivazione apparente era generica e non confrontata con la ratio della decisione di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure sulla prova documentale, sull’art. 2719 c.c., sulla legge sulla stampa e sul travisamento erano generiche o eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza, e perché le doglianze su art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non rispettavano i paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Anche la questione relativa all’art. 41 c.c. è stata ritenuta nuova, non emergendo dalla sentenza impugnata né risultando adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con statuizione sull’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; non è stata disposta pronuncia sulle spese per l’inammissibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel testo vigente ratione temporis richiede il deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, senza necessità della notifica, sicché il deposito tardivo ne comporta l’inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non coerente con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel ricorso per fondare la pretesa risarcitoria, ma senza superare il rilievo di inammissibilità dei motivi.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione al danno risarcibile, ma senza specifico vaglio nel merito per l’inammissibilità delle censure.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso con riferimento alla legittimazione processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non già quando abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2719 c.c.

    La censura è stata reputata inconferente perché la decisione di merito non si è basata sul mancato valore probatorio delle copie, ma sulla valutazione del loro contenuto.

  • art. 3 l. 8 febbraio 1948, n. 47

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 5 l. 8 febbraio 1948, n. 47

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 41 c.c.

    La questione sulla responsabilità dei componenti del comitato è stata considerata nuova e non trattata nei gradi di merito, quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile una censura che presupponga una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito, quando la doglianza richieda una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La deduzione di motivazione apparente deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata; è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche o ad adesioni apodittiche attribuite al giudice di merito senza indicare l’effettivo vizio logico-giuridico.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia ripartito l’onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando la parte contesti l’esito della valutazione delle prove.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste soltanto se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non è deducibile per contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione se richiedono accertamenti di fatto non compiuti nel merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove le abbia già dedotte nei precedenti gradi.
  • Nel rito camerale di cassazione, il controricorso deve essere depositato nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c.; il mero deposito tardivo comporta inammissibilità anche se la notifica alla controparte sia avvenuta tempestivamente, quando la disciplina applicabile richieda solo il deposito.
  • L’azione risarcitoria proposta da un ente pubblico per offese rivolte alla persona del sindaco è scrutinabile solo se le espressioni offensive siano riferibili all’esercizio di funzioni istituzionali dell’organo e non a meri profili personali del suo agire.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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