Cassazione Civile, Ordinanza n. 33684/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, operante nel commercio all'ingrosso di imballaggi, aveva impugnato avvisi di accertamento IVA per gli anni 2011-2015, fondati sul rilievo che essa avesse detratto imposta e dedotto costi sulla base di fatture emesse da una ditta ritenuta inesistente sul piano sostanziale, qualificata dall'Ufficio come "cartiera". I giudici di merito avevano respinto sia il ricorso in primo grado sia l'appello, ritenendo che l'Agenzia avesse fornito indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza delle operazioni (assenza di struttura operativa dell'emittente, mancanza di dipendenti, locali, impianti e automezzi, rinvenimento di bollettari presso la contribuente, pagamenti tramite assegni immediatamente cambiati in contanti). Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza delle operazioni contestate, mentre tale onere avrebbe dovuto gravare sull'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha ribadito che, in tema di IVA, quando l'Amministrazione contesti operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l'assenza dell'operazione anche mediante presunzioni o indizi; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni se vuole conservare il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi. La Corte ha inoltre precisato che la sola fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'uso di mezzi di pagamento formalmente regolari non bastano a vincere la prova dell'inesistenza, perché tali strumenti possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni fittizie. Ha poi escluso che il ricorso potesse in realtà chiedere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni per conservare la detrazione IVA e la deduzione dei costi.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva: l'inesistenza dell'operazione può essere dimostrata anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura era formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che mirasse in sostanza a rimettere in discussione gli accertamenti di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria che contesti operazioni oggettivamente inesistenti assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari o presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
- Accertata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza se intende mantenere il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità e l'uso di mezzi di pagamento formalmente tracciabili non sono di per sé sufficienti a provare la realtà dell'operazione quando l'Amministrazione abbia già fornito una prova presuntiva dell'inesistenza.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
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