Cassazione Civile, Ordinanza n. 00800/2026 del 14/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'autorità prefettizia aveva irrogato sanzioni pecuniarie e accessorie per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386 del 1990, per aver emesso tre assegni bancari senza autorizzazione del trattario in un caso e due assegni nell'altro. In primo grado il Giudice di Pace aveva annullato integralmente una delle ordinanze e ridotto l'altra, mentre il Tribunale di Brindisi, in appello proposto dal soccombente, aveva rigettato il gravame ritenendo regolare la notifica del verbale di contestazione, inammissibile la censura sull'omessa notifica del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni ex art. 9-bis della legge n. 386 del 1990 perché nuova, infondata la deduzione circa l'alterazione della data di emissione degli assegni e irrilevante il pagamento successivo delle somme portate dagli assegni. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, lamentando che il giudice di merito avesse apoditticamente affermato la regolare notifica del verbale sulla base di copie poco leggibili e che non avesse considerato che già in opposizione era stata eccepita l'omessa comunicazione di tutti gli atti e avvisi previsti dalla legge n. 386 del 1990, ivi compreso il preavviso di revoca. La Corte ha però ritenuto la censura inammissibile: da un lato perché il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e non più per insufficienza o contraddittorietà; dall'altro perché il ricorrente non aveva specificato in modo puntuale la contestazione sulla conformità all'originale delle copie prodotte dalla Prefettura, limitandosi a doglianze generiche, e non aveva adeguatamente dimostrato che la questione del preavviso di revoca fosse stata effettivamente introdotta in primo grado, sicché essa era correttamente considerata nuova e inammissibile in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la deducibilità, nei termini prospettati, del vizio motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e che il controllo di legittimità non consente censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla documentazione prodotta in copia, perché la contestazione ex art. 2719 c.c. deve essere specifica e circostanziata, e non generica. Quanto alla pretesa omessa notifica del preavviso di revoca ex art. 9-bis della legge n. 386 del 1990, la Corte ha condiviso la decisione di merito che l'aveva dichiarata nuova e quindi non proponibile in appello, poiché non risultava ritualmente dedotta con l'opposizione originaria. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, non essendosi difesa la parte intimata; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1, legge n. 386 del 1990
Norma sostanziale posta a fondamento delle sanzioni per emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario.
art. 9-bis, legge n. 386 del 1990
Il preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, se non dedotto tempestivamente in opposizione, non può essere introdotto per la prima volta in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza solo nei casi estremi di carenza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico, chiaramente riconducibile a una delle categorie dell'art. 360 c.p.c. e deve indicare con precisione le norme asseritamente violate.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere chiara, specifica e circostanziata, indicando il documento e le difformità dedotte.
artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione il giudice non può rilevare d'ufficio vizi o questioni estranee alla materia del contendere fissata dall'atto di opposizione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti o titoli nuovi e diversi da quelli dedotti dalla parte, né pronunciarsi su questioni estranee al thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è oggi configurabile solo quando la sentenza sia priva della motivazione in senso costituzionalmente rilevante, o presenti motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più sufficiente denunciare la mera insufficienza argomentativa.
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifica e puntuale: non bastano formule generiche o stereotipate, ma occorre indicare il documento contestato e gli specifici profili di difformità.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, le questioni non dedotte nell'atto introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta in appello, perché costituirebbero domande o eccezioni nuove estranee al thema decidendum del primo grado.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato e le norme asseritamente violate, affinché la Corte possa esercitare il controllo di legittimità senza svolgere attività esplorativa.
- Nel processo, la genericità delle contestazioni documentali o difensive non è idonea a delimitare correttamente l'oggetto del contendere e non consente di spostare sulla controparte o sul giudice l'onere di individuare da sé il reale contenuto della doglianza.
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