Cassazione Civile, Ordinanza n. 17637/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta su somme corrisposte al lavoratore pubblico a seguito di una pronuncia del giudice del lavoro che aveva riconosciuto un risarcimento per l'ingiustificata reiterazione di contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro aveva operato la ritenuta fiscale; il contribuente aveva chiesto la restituzione di quanto trattenuto sostenendo che si trattasse di somme aventi natura risarcitoria e quindi non imponibili. L'Amministrazione aveva negato il rimborso. La CTP aveva qualificato le somme come lucro cessante e quindi imponibili; la CTR aveva confermato, ritenendo non provato un risarcimento di danni ulteriori e diversi dal ristoro degli emolumenti non percepiti. In cassazione il contribuente ha dedotto la violazione/falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo l'esenzione da imposizione delle somme aventi natura risarcitoria. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha depositato un provvedimento di autotutela totale, con cui ha annullato il diniego e disposto il pagamento delle somme richieste.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'autotutela totale dell'Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto il fondamento della pretesa del contribuente e ha annullato il diniego di rimborso. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con liquidazione in favore del ricorrente e, nel testo corretto dall'ordinanza successiva, con distrazione a favore del difensore antistatario. Non vi è stata quindi una decisione di merito sul ricorso, ma la definizione del processo per sopravvenuto venir meno della controversia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La doglianza è stata formulata come motivo di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 6 del Dpr n. 917 del 1986
La Corte richiama il principio per cui le somme aventi funzione risarcitoria, e non sostitutiva o integrativa del reddito, non sono assoggettabili a tassazione.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
Gli importi riconosciuti al lavoratore pubblico privatizzato per la mancata conversione del rapporto a termine illegittimo hanno natura risarcitoria da perdita di chance e non reddituale.
ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUIR
Le somme con funzione risarcitoria, prive di finalità sostitutiva del reddito da lavoro, non rientrano tra i redditi imponibili.
artt. 288, secondo comma, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma quinto
giusta gli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma quinto
Richiamati nell'ordinanza di correzione dell'errore materiale per sostituire il dispositivo e inserire la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Le somme corrisposte al lavoratore pubblico per effetto dell'illegittima reiterazione di contratti a termine, quando abbiano funzione risarcitoria del danno da perdita di chance e non sostitutiva del reddito, non sono imponibili ai fini IRPEF.
- Se l'Amministrazione finanziaria, in pendenza del giudizio, adotta un provvedimento di autotutela totale che annulla il diniego di rimborso e dispone il pagamento, il giudizio può essere dichiarato cessato per sopravvenuta materia del contendere.
- Quando la definizione del processo deriva dal riconoscimento della pretesa del contribuente da parte dell'Amministrazione, le spese dei gradi di merito possono essere compensate e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza virtuale.
- In sede di correzione di errore materiale del dispositivo, la Corte può sostituire il testo della decisione per inserire elementi omessi, come la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
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