Cassazione Civile, Ordinanza n. 14558/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di diversi risparmiatori, di obbligazioni Parmalat tramite l'intermediario bancario. Gli investitori hanno chiesto l'accertamento della nullità, inefficacia o annullabilità dei contratti di acquisto e la condanna della banca alla restituzione delle somme investite e al risarcimento dei danni, deducendo l'inadempimento degli obblighi di informazione e di diligenza professionale ex TUF. In primo grado le domande furono accolte in larga parte; in appello la decisione fu riformata quasi integralmente. La Cassazione, con precedente sentenza, cassò con rinvio la decisione d'appello affermando una presunzione di nesso causale tra inadempimento informativo e danno, superabile dalla banca, e imponendo di considerare in detrazione dal danno tutti i vantaggi ricavati dagli investitori, inclusi cedole, vendite dei titoli e valore ottenuto nel concambio dei bond in warrant nella procedura concordataria Parmalat. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha rideterminato il danno detraendo tali utilità e ha compensato le spese. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno contestato: la portata del giudicato rescindente e del principio di diritto della precedente cassazione, sostenendo che la compensatio riguardasse solo alcuni attori; la violazione dell'onere della prova e dell'art. 1227 c.c.; l'uso di eccezioni asseritamente nuove o non tempestive in appello; l'extrapetizione; la motivazione apparente sulla quantificazione del danno; e la compensazione delle spese. La banca ha proposto ricorso incidentale lamentando che la corte d'appello non avesse negato il danno per difetto di prova dell'esistenza dei titoli in portafoglio al momento del dissesto dell'emittente e avesse trascurato il trasferimento dei titoli presso altro intermediario prima del default.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale degli investitori sia il ricorso incidentale della banca. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente inteso il perimetro del precedente annullamento e il principio di diritto vincolante: la compensatio lucri cum damno, come eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio, imponeva di considerare per ciascun investitore tutte le utilità conseguite dall'investimento, compreso il valore del concambio dei titoli in warrant e il ricavato della loro vendita, oltre alle cedole e agli altri vantaggi. Ha inoltre affermato che le censure degli investitori miravano in realtà a rimettere in discussione premesse ormai coperte dal vincolo della sentenza rescindente e che la valutazione compiuta dalla corte d'appello sulla prova delle utilità e sulla quantificazione del danno era di merito e non sindacabile in cassazione. Quanto al ricorso incidentale della banca, è stato giudicato infondato perché il danno da inadempimento informativo degli intermediari si collega presuntivamente all'acquisto dei titoli rischiosi in mancanza di adeguata informazione; il successivo trasferimento dei titoli ad altro intermediario prima del dissesto non esclude, di per sé, la derivazione causale del pregiudizio dall'operazione originaria. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente per l'esito complessivo e la soccombenza reciproca.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro della specifica diligenza e degli obblighi informativi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento
indica il criterio del danno emergente e del pregiudizio risarcibile, da determinare tenendo conto della perdita effettiva e delle utilità causalmente collegate
art. 1227, secondo comma, c.c.
consente la riduzione del danno per le conseguenze evitabili con l'ordinaria diligenza del danneggiato; nel caso è stato applicato per detrarre le utilità conseguite o conseguibili
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e di prova contraria sull'entità del danno e sulle utilità da detrarre
invocato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione
richiamato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata decisione oltre i limiti della domanda
richiamato per contestare l'utilizzo di allegazioni o documenti nel giudizio di rinvio/appello, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate
invocato in relazione alla pretesa motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio
artt. 4, 8 e 10 d.lgs. n. 5 del 2003
richiamati dai ricorrenti per sostenere la preclusione di nuove difese e allegazioni nel rito societario/commerciale, ma la questione è stata ritenuta coperta dal vincolo della precedente cassazione
fondamento del vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche della sentenza rescindente
richiamati in tema di spese di lite e di compensazione; la compensazione è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca e altri validi motivi
Massime di principio
- Quando la Cassazione cassa con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche indispensabili della decisione rescindente, con formazione di un giudicato interno implicito sulle questioni presupposte.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione questioni già coperte dal vincolo della sentenza rescindente; ogni censura che miri a modificare il fondamento logico del principio di diritto è inammissibile.
- In tema di responsabilità dell'intermediario finanziario per inadempimento agli obblighi informativi, l'accertato inadempimento genera una presunzione di nesso causale con il pregiudizio dell'investitore, superabile dalla prova contraria della banca.
- La prova contraria dell'intermediario non può consistere nella mera allegazione di una generica propensione al rischio dell'investitore o di precedenti investimenti rischiosi; occorre dimostrare fatti idonei a escludere o ridimensionare il danno in concreto.
- Nella liquidazione del danno da investimento finanziario devono essere detratti tutti i vantaggi economici causalmente connessi all'operazione, secondo la logica della compensatio lucri cum damno, anche se emergono da atti o documenti sopravvenuti e anche d'ufficio quando si tratti di eccezione in senso lato.
- La valutazione del significato e del peso delle utilità conseguite dall'investitore, così come dell'eventuale inerzia nel limitare il danno, appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione intelligibile e coerente con il principio di diritto applicabile.
- La mancata prova che i titoli fossero ancora in portafoglio al momento del dissesto non esclude di per sé il danno, se il pregiudizio è causalmente ricollegato all'acquisto dell'investimento in assenza di adeguata informazione e alla successiva perdita di valore dello strumento finanziario.
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