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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22844/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 22/09/2025 che aveva riesaminato il decreto di sequestro preventivo emesso il 31/07/2025 (sequestro diretto dei crediti d'imposta e sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto) relativo a plurimi capi di imputazione connessi a presunte false asseverazioni e fatturazioni nell'ambito del "Superbonus 110%" e di altre agevolazioni fiscali. La ricorrente ha dedotto sei motivi: vizio di interpretazione e applicazione della legge penale e processuale (mancanza di fumus per il reato di truffa e per i reati tributari), confusione tra inesistenza soggettiva e oggettiva delle fatture, carenza di motivazione su specifiche doglianze difensive, errata esclusione di profili di esclusione del concorso di reato, motivazione meramente apparente circa l'integrazione dei reati tributari contestati e contestazione del periculum in mora e dell'entità del quantum sequestrabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sul riesame di misure cautelari è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali, non si è ravvisata alcuna lacuna motivazionale tale da rendere il provvedimento del Tribunale del riesame privo dei requisiti minimi. La Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione del Tribunale del riesame e del decreto genetico quanto all'esistenza del fumus per i reati contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ecc.), nonché la sussistenza del periculum in mora fondato sulle ulteriori compensazioni e monetizzazioni dei crediti d'imposta e su condotte di spoliazione patrimoniale. Ha quindi respinto i motivi, ritenuti generici o meramente confutatori, ha confermato la riduzione parziale dell'importo sequestrato già operata dal Tribunale del riesame e ha condannato la ricorrente alle spese processuali, oltre a disporre il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base giuridica per il sequestro preventivo (comma 1 per il sequestro diretto; comma 2 per il sequestro finalizzato alla confisca). La Corte accetta l'applicazione nei limiti della cognizione cautelare, valutando la sussistenza del fumus e del periculum.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Riconosciuto il fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando la creazione di crediti d'imposta fittizi (anche se poi monetizzati o ceduti) provoca la deminutio patrimonii della P.A.; il reato può consumarsi anche con la sola formazione del credito d'imposta fittizio.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene che fatture emesse in anticipo o in assenza di lavori, accompagnate da false asseverazioni, integrino il fumus dell'illecito tributario.

  • art. 119 d.l. 19/05/2020, n. 34

    "[A]i fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità..." "[A]i fini della detrazione del 110 per cento... i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti... e la corrispondente congruità delle spese sostenute..."

    La Corte richiama i commi che prevedono l'asseverazione da parte di tecnici abilitati e il visto di conformità per l'opzione di cessione/sconto; tali disposizioni implicano che per il Superbonus le asseverazioni e gli stati di avanzamento devono attestare l'effettiva realizzazione dei lavori.

  • art. 119 d.l. 19/05/2020, n. 34, comma 13-bis

    "L'asseverazione di cui al comma 13... è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori..." "Il tecnico abilitato che... espone informazioni false... è punito..."

    La norma vincola l'asseverazione all'effettivo stato dei lavori (termine o SAL) e prevede responsabilità penali per il tecnico che attesta il falso; la Corte la usa per sostenere l'obbligo di corrispondenza tra fatture/asseverazioni e lavori realmente eseguiti.

  • art. 121 d.l. 19/05/2020, n. 34, comma 1-bis

    "[L]'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori... per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento... non possono essere più di due... e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento..."

    La Corte interpreta che per il Superbonus la cessione del credito/sconto in fattura è vincolata a SAL effettivi (non più di due, ciascuno almeno 30%) e che, comunque, le spese devono riferirsi a lavori effettivamente eseguiti per poter generare crediti cedibili.

  • art. 35 d.lgs. 9/7/1997, n. 241

    Richiamato in relazione al rilascio del visto di conformità che si basa su documentazione e scritture contabili; conferma il ruolo di controllo del professionista che rilascia il visto.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge; la Corte ricorda che la 'violazione di legge' include errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di "Superbonus" e cessione del credito, la formazione di crediti d'imposta richiede che le spese documentate corrispondano a lavori effettivamente eseguiti: le asseverazioni e gli stati di avanzamento (SAL) hanno valore probatorio rilevante e il rilascio di asseverazioni false è penalmente sanzionato.
  • Per i "bonus" diversi dal Superbonus alcuni SAL possono essere facoltativi in base alla normativa successiva, ma resta comunque necessario che le fatture attestino prestazioni realmente eseguite per poter legittimamente generare crediti cedibili.
  • Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) può realizzarsi già con la mera creazione del credito d'imposta fittizio che determina una diminuzione patrimoniale della P.A.; non è necessario che il credito sia necessariamente ceduto per la consumazione del reato.
  • Nel giudizio sul sequestro preventivo la verifica in sede di legittimità è limitata: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; argomentazioni meramente confutatorie o generiche sono inammissibili.
  • Per ottenere o contestare misure cautelari reali (sequestri di crediti/beni) è necessario articolare in modo specifico nel merito le censure e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche o tardive vengono respinte.
  • Il periculum in mora ai fini del sequestro può essere fondato su elementi fattuali quali la monetizzazione, la compensazione o la trasferenza dei crediti d'imposta, nonché su condotte di spoliazione patrimoniale reiterate; tali elementi possono giustificare il blocco cautelare dei crediti nei cassetti fiscali.

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