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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore, munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale, aveva avviato esecuzione forzata nei confronti di un comune mediante pignoramento presso terzi, aggredendo le disponibilità esistenti presso l'istituto tesoriere e anche crediti vantati dal comune verso un altro ente locale. Il comune aveva proposto opposizione davanti al Tribunale, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo due profili: da un lato, che il titolo esecutivo non legittimava più l'azione esecutiva nei suoi confronti perché, secondo quanto già accertato con sentenza passata in giudicato in un precedente giudizio di opposizione a precetto, gli effetti del titolo erano venuti meno; dall'altro, che i crediti vantati dal comune verso un diverso comune non erano pignorabili, poiché per gli enti locali l'esecuzione forzata sarebbe ammissibile solo presso il rispettivo istituto tesoriere ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione nel merito. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto pregiudiziale l'ammissibilità del ricorso e ha qualificato entrambi i motivi dell'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non come opposizione agli atti esecutivi. In particolare, la contestazione sull'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e quella relativa all'impignorabilità dei crediti aggrediti attengono entrambe al diritto di procedere ad esecuzione e non alle sole forme dell'esecuzione. Poiché la sentenza del Tribunale resa su opposizione all'esecuzione di primo grado è impugnabile con appello e non con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Le contestazioni che negano il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, inclusa l'allegata impignorabilità di determinati beni o crediti, si qualificano come opposizione all'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi riguarda le forme e le modalità dell'esecuzione, non la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 111 Cost.

    Non è ammesso ricorso straordinario per cassazione contro la sentenza di primo grado resa su opposizione all'esecuzione, essendo esperibile l'appello.

  • art. 159 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    È richiamato dalla parte ricorrente come base dell'assunto secondo cui l'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali sarebbe ammissibile solo presso l'istituto tesoriere.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'opposizione va compiuta in base al contenuto sostanziale delle censure: se si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, il rimedio è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., anche se la parte l'abbia erroneamente denominata opposizione agli atti esecutivi.
  • La deduzione dell'impignorabilità di un bene o di un credito non integra una censura sulle forme dell'esecuzione, ma investe anch'essa il diritto del creditore di agire in executivis e quindi appartiene all'opposizione all'esecuzione.
  • La sentenza resa in primo grado su opposizione all'esecuzione è impugnabile con appello; il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è inammissibile.
  • Il principio dell'apparenza sul mezzo di impugnazione non opera quando il giudice di merito non abbia espresso una qualificazione della domanda/opposizione e sia comunque desumibile dal contenuto sostanziale delle doglianze la natura del rimedio esperito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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