Cassazione Civile, Ordinanza n. 00592/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava l'imposta ritenendo non provata la non imponibilità di alcune operazioni di cessione di merci effettuate in triangolazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello della contribuente, affermando che mancava la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva uscita della merce dal territorio dell'Unione europea. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato esame di documenti probatori dell'esportazione; 3) violazione della disciplina unionale e nazionale in materia doganale e IVA, sostenendo che la prova dell'esportazione non doveva essere limitata al solo visto doganale entro 90 giorni e che anche altra documentazione prodotta era idonea; 4) ulteriore omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la valenza probatoria di una dichiarazione doganale DAU EX A vistata dalla dogana di uscita e della documentazione correlata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non meramente apparente e insussistente il vizio di omessa pronuncia, perché il giudice di appello aveva comunque deciso sulla questione della non imponibilità IVA e aveva valutato la documentazione prodotta come priva di rilevanza probatoria. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di non imponibilità IVA per esportazioni, la prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione deve essere fornita con mezzi certi e incontrovertibili: in linea generale mediante documentazione doganale o visto doganale sulla fattura, ma, quando tale prova non sia disponibile, anche tramite altra documentazione proveniente da pubbliche autorità estere, purché idonea a dimostrare in modo certo l'effettiva esportazione. Poiché la CTR non aveva valutato la documentazione rilasciata da autorità pubbliche estere alla luce di tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 633/1972
Regola la non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione; la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata con documentazione certa e incontrovertibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per la dedotta violazione di legge nella valutazione della prova dell'esportazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo di domanda o eccezione, non quando il giudice abbia deciso la questione ma senza dare conto di un singolo elemento di prova.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione apparente.
Reg. CE n. 2454/93, artt. 792, 793, 793 bis, 795
La prova dell'uscita della merce può essere fornita, secondo tali regole doganali, anche mediante l'esemplare 3 del DAU con timbro e visto dell'ufficio doganale di uscita.
Consente di ricavare dalla disciplina doganale la possibilità di prova dell'esportazione mediante attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione.
art. 146, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE
Richiamato quale base unionale del regime di non imponibilità delle esportazioni.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente e determina nullità della sentenza quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o essenziale se rende percepibile la ratio della decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una statuizione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste quando il giudice abbia deciso sulla questione sostanziale, anche se non abbia esaminato singoli documenti o specifici elementi di prova.
- Per fruire della non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione, il cedente deve provare l'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione con mezzi certi e incontrovertibili.
- La prova dell'esportazione può essere fornita, in via tipica, mediante documentazione doganale o visto doganale sulla fattura; tuttavia, quando tale documentazione non sia disponibile, sono ammissibili anche altri mezzi di prova purché idonei a dimostrare con certezza l'uscita della merce, inclusi documenti rilasciati da pubbliche autorità estere.
- La valutazione della prova dell'esportazione deve essere condotta in modo conforme ai principi di certezza, proporzionalità e neutralità dell'IVA, evitando formalismi eccessivi che comprimano oltre misura il diritto del contribuente al regime di non imponibilità.
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