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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01752/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il notaio che aveva rogato, nel 2002, l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con la moglie, deducendo che il bene immobile conferito nel fondo era stato poi pignorato da un creditore nel 2014 perché il vincolo non era stato annotato a margine dell’atto di matrimonio, ma solo trascritto. Secondo l’attore, tale omissione professionale aveva reso inefficace la protezione del bene e gli aveva causato un danno pari al valore del cespite perduto. La domanda risarcitoria era stata rigettata in primo grado e il rigetto confermato in appello. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha proposto due motivi: il primo denunciava violazione di legge, omessa e contraddittoria motivazione e vizio motivazionale, lamentando che la sentenza d’appello avrebbe ricalcato quella di primo grado senza esaminare davvero le ragioni di gravame; il secondo denunciava nullità della sentenza e violazione dell’art. 170 c.c., sostenendo che il credito azionato fosse estraneo ai bisogni familiari e che, dunque, il fondo avrebbe dovuto essere opponibile, con conseguente responsabilità del notaio per non averne assicurato la corretta opponibilità ai terzi. Il ricorrente contestava anche che la Corte territoriale avesse motivato in modo apparente circa la prova del danno e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che il ricorso fosse carente del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’esposizione dei fatti processuali era affidata a riproduzioni testuali di brani della sentenza impugnata, senza una vera e sintetica ricostruzione del processo, delle decisioni di merito, delle difese e della motivazione della sentenza d’appello. Ha poi osservato che, anche a prescindere da tale vizio, i due motivi erano comunque inammissibili: il primo perché articolato in modo promiscuo e generico, con rilievi motivazionali non più consentiti e senza indicare con precisione l’errore di diritto; il secondo perché colpiva una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione di merito. La Corte d’appello, infatti, aveva rigettato l’appello per difetto di prova del danno e del nesso causale, rilevando che l’appellante non aveva allegato né provato che, in presenza di una corretta prestazione notarile, il creditore avrebbe conosciuto l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e l’esecuzione sarebbe stata evitabile. Inoltre, trattandosi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi respinto in limine con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    contenuto-forma prescritto

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa e dello svolgimento processuale; la mera riproduzione integrale di atti o brani di sentenza non soddisfa il requisito.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi devono essere coerenti con i vizi tipizzati; non è più proponibile la censura di omessa e contraddittoria motivazione nei termini formulati dal ricorrente.

  • art. 170 c.c.

    viene richiamato nel ricorso per sostenere l’opponibilità del fondo patrimoniale e la disciplina dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ma la Cassazione non entra nel merito della questione per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    il requisito di specificità del ricorso non viola il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    il requisito di specificità del ricorso è funzionale al giusto processo e al ruolo nomofilattico della Corte.

  • art. 6 CEDU

    i requisiti formali per l’accesso alla Cassazione sono compatibili con il diritto di accesso al giudice se non eccessivi e se applicati in modo proporzionato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo sommario ma intelligibile la vicenda sostanziale e processuale; la riproduzione pedissequa di atti e sentenze non assolve l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure che presuppongono una ricostruzione della vicenda diversa da quella accertata dal giudice di merito senza impugnare correttamente tale ricostruzione.
  • Nel caso di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può essere proposta nei termini dell’"omessa e contraddittoria motivazione" previsti dal previgente testo dell’art. 360 c.p.c.; occorre utilizzare i vizi oggi tipizzati e individuarne con precisione il contenuto.
  • Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, poiché è funzionale alla funzione nomofilattica della Corte e alla chiarezza dell’oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileResponsabilità civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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