Cassazione Penale, Sentenza n. 22285/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Milano che ha respinto la loro richiesta di revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Torino (31/01/2019) e divenuta definitiva il 7/09/2021. Sostengono che sia emersa una "prova nuova" (una consulenza tecnico-contabile di parte) che dimostrerebbe la lecita disponibilità patrimoniale dei beni confiscati e lamentano la mancata estensione del rimedio di revocazione anche ai casi di prove deducibili ma non dedotte o dedotte ma non valutate, invocando analogie con la revisione di cui all'art. 630 c.p.p., principi costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.), norme CEDU e la giurisprudenza favorevole a riaperture in caso di errore giudiziario.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la consulenza prodotta costituisse solo una diversa valutazione di elementi probatori già presenti nel procedimento concluso e non una "prova nuova" sopravvenuta o incolpevolmente scoperta. Inoltre i ricorsi sono stati giudicati generici: i ricorrenti non hanno spiegato adeguatamente perché l'errore sarebbe stato "lapalissiano" né perché eventuali prove non erano state dedotte o erano state ignorate dai giudici precedenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 24
Norma di riferimento per l'applicazione della confisca di prevenzione; citata per indicare la misura cui i ricorrenti sono stati sottoposti
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 28
comma 1, lett. a; comma 3
La Corte, conformemente alla pronuncia delle Sezioni unite (Lo Duca), interpreta l'art. 28 nel senso che la revocazione e' ammessa per prove sopravvenute o per prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la decisione definitiva; non rientrano le prove che risultano deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione, salvo che l'interessato provi l'impossibilita' di tempestiva deduzione per forza maggiore
codice di procedura penale, art. 630
La difesa invocava analogie con l'istituto della revisione di sentenze di condanna (art. 630), ma la Corte ha ritenuto non applicabile per estensione tale rimedio alle misure di prevenzione secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni unite
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 46
Richiamata per la previsione della restituzione per equivalente; la Corte ha ritenuto che tale previsione non sia elemento idoneo a far equiparare la tutela prevista per la confisca di prevenzione con quella della pena o della revisione penale
codice di procedura civile, art. 395
Le Sezioni unite avevano prospettato una certa assimilazione formale con la revocazione/revisione civile; la Corte ha comunque seguito l'orientamento che non rende estensibile meccanismi civili alla revocazione delle misure di prevenzione quando il "novum" non sia veramente sopravvenuto
codice di procedura penale, art. 11
Richiamato nel dibattito sulla competenza per la revocazione: la previsione della competenza secondo l'art. 11 c.p.p. si giustifica (secondo la Corte) solo se si ammettono ipotesi in cui le prove erano esistenti ma non valutate, giustificando il trasferimento della sede giudicante
codice di procedura penale, art. 616
Norma che impone la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte fissando la somma in 3.000 euro per ciascun ricorrente
Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 4, comma 2
Citato dalla difesa per sostenere la possibilita' di riapertura del processo per "fatti sopravvenuti" o "nuove rivelazioni"; la Corte ha preso atto del riferimento ma non ha ritenuto che ciò mutasse la corretta interpretazione normativa nazionale applicabile al caso
Costituzione Italiana
Richiamati dai ricorrenti per sottolineare il rilievo costituzionale dei beni confiscati (iniziativa economica privata e proprieta'); la Corte ha considerato tali richiamo non idoneo a modificare i limiti della revocazione previsti dalla normativa di riferimento
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 e' ammessa principalmente per prove realmente sopravvenute o per prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la decisione definitiva; non rientra la mera diversa valutazione di elementi gia' presenti nel processo
- Una consulenza di parte che si limita a rivedere o a proporre una diversa lettura di dati gia' acquisiti non costituisce di per se' un "novum" idoneo a giustificare la revocazione
- Non e' sufficiente affermare genericamente un "errore palese": il ricorso deve esporre con precisione le ragioni per cui l'errore sarebbe incontrovertibile e perche' le prove non fossero dedotte o siano state ignorate dai giudici
- L'analogia con gli istituti di revisione della condanna (art. 630 c.p.p.) trova limiti rispetto alla disciplina delle misure di prevenzione; le differenze funzionali e procedurali sono rilevanti e la giurisprudenza di legittimita' ha escluso un'automatica estensione
- La genericita' e la mancanza di motivazione puntuale del ricorso espongono all'inammissibilita' e alla condanna alle spese e alla sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; pertanto, in casi simili e' essenziale documentare in modo circostanziato l'inedita natura della prova e l'impossibilita' di dedurla prima
- Se si presume che la nuova prova derivi da tecnologie o conoscenze apparse solo dopo la sentenza, occorre dimostrare tale carattere di novita' oggettiva; altrimenti cio' appare come ricostruzione difensiva della valutazione probatoria gia' compiuta
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