Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva confermati condannati per detenzione ai fini di spaccio di 15,6 g di cocaina. Gli stessi deducevano tre motivi: (1) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., evidenziando elementi favorevoli quali età avanzata, assenza di precedenti recenti, condizioni di salute, assenza di materiale per il confezionamento e natura occasionale della condotta; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata determinazione della pena al minimo edittale, per cui lamentavano una valutazione superficiale del casellario e della personalità; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per non aver considerato elementi favorevoli specifici (precaria salute di Di Battista e regolare attività lavorativa di Sainato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, pur non esplicita sul punto della particolare tenuità, fosse comunque implicita e adeguata: il quantitativo (15,6 g suddivisi in 13 involucri, potenzialmente 66 dosi) e la personalità negativa (precedenti, anche se risalenti; nel caso Di Battista precedente della stessa specie con recidiva specifica) giustificavano il diniego della tenuità e delle attenuanti. La Corte ha inoltre ricordato che il giudice di merito non è tenuto a valutare tutte le circostanze prospettate dalla difesa, bensì a motivare le ragioni del diniego. È stata confermata la pena determinata in sede di merito (reclusione di 1 anno e multa di €3.000,00) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma applicata per la qualificazione del reato (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione). La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistente la finalità di cessione in ragione del quantitativo e del confezionamento.
art. 17 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come riferimento alle autorizzazioni per attività lecite in materia di stupefacenti; i ricorrenti non avevano autorizzazione, quindi era esclusa una causa di liceità.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Richiamata per delimitarne le ipotesi in cui non si configura illecito; i fatti non rientrano nelle esenzioni previste dall'articolo.
art. 131-bis c.p.
La Corte ha osservato che, anche se non c'è una motivazione esplicita sul riconoscimento della particolare tenuità, può esistere motivazione implicita. Tuttavia, nel caso concreto la quantità e le modalità di detenzione escludevano la riconduzione alla particolare tenuità.
art. 62-bis c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha riaffermato il carattere discrezionale dell'applicazione: il giudice non è tenuto a esaminare tutte le circostanze prospettate dalla difesa, ma deve indicare le ragioni del diniego; nel caso tali ragioni sono state ritenute adeguate.
art. 62 c.p.
Riferimento normativo collegato a 62-bis; la Corte ha ricordato che 62-bis consente di tener conto di circostanze diverse da quelle elencate in art. 62, ma sempre in termini discrezionali.
art. 133 c.p.
Utilizzato dal giudice di merito per la determinazione della pena, prendendo in considerazione quantità di stupefacente e personalità degli imputati per stabilire la congruità della pena inflitta.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e può essere esclusa anche per quantitativi ritenuti idonei alla cessione; la motivazione può essere implicita purché chiara e logica.
- Il confezionamento (involucri/dosi) e il possibile numero di dosi sono elementi oggettivi molto rilevanti per distinguere detenzione per uso personale da detenzione a fini di spaccio.
- I precedenti, anche se risalenti, e la recidiva specifica influiscono negativamente sulla valutazione della personalità e possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere le circostanze attenuanti (art. 62-bis): non è obbligato a valutare ogni singolo elemento proposto dalla difesa, ma deve fornire ragioni non contraddittorie dell'esclusione.
- Età avanzata, condizioni di salute o attività lavorativa regolare possono essere elementi favorevoli ma non sono di per sé vincolanti; il loro peso dipende dal quadro complessivo (quantità, modalità di detenzione, precedenti).
- In cassazione si verifica principalmente la correttezza logico-giuridica della motivazione e non una rivalutazione libera degli elementi di fatto; le scelte del giudice di merito sono sindacabili solo se irragionevoli o contraddittorie.
- Per aumentare le chance di ottenere attenuanti o la tenuità è importante documentare e dimostrare oggettivamente l'assenza di finalità di spaccio (assenza di bilancini, materiale da taglio/confezionamento, modalità di imballaggio, circostanze contestuali) e l'inesistenza di collegamenti con circuiti criminali.
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