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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva confermati condannati per detenzione ai fini di spaccio di 15,6 g di cocaina. Gli stessi deducevano tre motivi: (1) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., evidenziando elementi favorevoli quali età avanzata, assenza di precedenti recenti, condizioni di salute, assenza di materiale per il confezionamento e natura occasionale della condotta; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata determinazione della pena al minimo edittale, per cui lamentavano una valutazione superficiale del casellario e della personalità; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per non aver considerato elementi favorevoli specifici (precaria salute di Di Battista e regolare attività lavorativa di Sainato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, pur non esplicita sul punto della particolare tenuità, fosse comunque implicita e adeguata: il quantitativo (15,6 g suddivisi in 13 involucri, potenzialmente 66 dosi) e la personalità negativa (precedenti, anche se risalenti; nel caso Di Battista precedente della stessa specie con recidiva specifica) giustificavano il diniego della tenuità e delle attenuanti. La Corte ha inoltre ricordato che il giudice di merito non è tenuto a valutare tutte le circostanze prospettate dalla difesa, bensì a motivare le ragioni del diniego. È stata confermata la pena determinata in sede di merito (reclusione di 1 anno e multa di €3.000,00) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma applicata per la qualificazione del reato (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione). La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistente la finalità di cessione in ragione del quantitativo e del confezionamento.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come riferimento alle autorizzazioni per attività lecite in materia di stupefacenti; i ricorrenti non avevano autorizzazione, quindi era esclusa una causa di liceità.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata per delimitarne le ipotesi in cui non si configura illecito; i fatti non rientrano nelle esenzioni previste dall'articolo.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha osservato che, anche se non c'è una motivazione esplicita sul riconoscimento della particolare tenuità, può esistere motivazione implicita. Tuttavia, nel caso concreto la quantità e le modalità di detenzione escludevano la riconduzione alla particolare tenuità.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha riaffermato il carattere discrezionale dell'applicazione: il giudice non è tenuto a esaminare tutte le circostanze prospettate dalla difesa, ma deve indicare le ragioni del diniego; nel caso tali ragioni sono state ritenute adeguate.

  • art. 62 c.p.

    Riferimento normativo collegato a 62-bis; la Corte ha ricordato che 62-bis consente di tener conto di circostanze diverse da quelle elencate in art. 62, ma sempre in termini discrezionali.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato dal giudice di merito per la determinazione della pena, prendendo in considerazione quantità di stupefacente e personalità degli imputati per stabilire la congruità della pena inflitta.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e può essere esclusa anche per quantitativi ritenuti idonei alla cessione; la motivazione può essere implicita purché chiara e logica.
  • Il confezionamento (involucri/dosi) e il possibile numero di dosi sono elementi oggettivi molto rilevanti per distinguere detenzione per uso personale da detenzione a fini di spaccio.
  • I precedenti, anche se risalenti, e la recidiva specifica influiscono negativamente sulla valutazione della personalità e possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere le circostanze attenuanti (art. 62-bis): non è obbligato a valutare ogni singolo elemento proposto dalla difesa, ma deve fornire ragioni non contraddittorie dell'esclusione.
  • Età avanzata, condizioni di salute o attività lavorativa regolare possono essere elementi favorevoli ma non sono di per sé vincolanti; il loro peso dipende dal quadro complessivo (quantità, modalità di detenzione, precedenti).
  • In cassazione si verifica principalmente la correttezza logico-giuridica della motivazione e non una rivalutazione libera degli elementi di fatto; le scelte del giudice di merito sono sindacabili solo se irragionevoli o contraddittorie.
  • Per aumentare le chance di ottenere attenuanti o la tenuità è importante documentare e dimostrare oggettivamente l'assenza di finalità di spaccio (assenza di bilancini, materiale da taglio/confezionamento, modalità di imballaggio, circostanze contestuali) e l'inesistenza di collegamenti con circuiti criminali.

Testo integrale

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