Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per omissione nell'applicazione della pena pecuniaria: il G.i.p. del Tribunale di Brindisi, condannando ARENA per il reato di illecita detenzione di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) con rito abbreviato, aveva inflitto solo la pena detentiva omettendo la multa prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena pecuniaria, ritenendo superfluo il rinvio richiesto dal Procuratore Generale. Avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., la Corte ha quantificato e irrogato direttamente la multa, determinandola in Euro 688,00 (importo pari al minimo edittale, ridotto in considerazione della scelta del rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma prevede, per il reato contestato, l'applicazione sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria; l'omissione della multa da parte del giudice costituisce violazione di legge rilevante ai fini della cassazione.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando ricorrono le condizioni (in particolare la possibilità di quantificare la pena sulla base degli elementi del giudizio di merito), di correggere direttamente la sentenza impugnata senza rinvio, provvedendo all'irrogazione della sanzione omessa.
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette una pena espressamente prevista dalla norma incriminatrice (es. la multa in combinato disposto con la pena detentiva), tale omissione configura violazione di legge impugnabile in cassazione.
- Quando la lacuna nella sentenza è meramente formale e la quantificazione della pena omessa è possibile sulla base degli atti, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e colmare direttamente la mancanza avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620 cod. proc. pen., evitando il rinvio al giudice di merito.
- La scelta del rito abbreviato comporta una riduzione delle pene anche in relazione alla componente pecuniaria; tale riduzione va tenuta conto nella determinazione dell'ammontare della multa da irrogare.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge quando rileva omissioni nel trattamento sanzionatorio; la Corte può accogliere integralmente o parzialmente il ricorso a seconda della natura della violazione e della possibilità di supplire senza ulteriore istruttoria.
- In presenza di dubbi o di necessità di ulteriori accertamenti sulla quantificazione della pena pecuniaria, la soluzione corretta resta l'annullamento con rinvio al giudice di merito; invece, se la quantificazione è desumibile dagli atti, la sostituzione diretta è ammissibile.
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