Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello per due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ossia contestazione sulla qualificazione giuridica del reato di detenzione/coltivazione di sostanze stupefacenti); 2) mancata riduzione della pena per le circostanze generiche dopo che erano venute meno le aggravanti riferite al reato di furto (furto di energia elettrica all'Enel), con conseguente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato quanto all'accertamento di responsabilità: ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'attività di coltivazione non era di lieve entità (quantità rilevanti di piante e prodotti, attrezzature, e corrente elettrica sottratta indicativa di attività organizzata). Tuttavia ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha rideterminato la pena per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 senza dare chiara evidenza se avesse o meno applicato le circostanze attenuanti generiche dopo la venuta meno delle aggravanti collegate al furto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio e il giudizio è stato rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per rideterminazione della pena. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La Corte ha valutato che la qualificazione come delitto di cui all'art. 73 non era erronea: la quantità delle piante, la potenziale produzione di dosi e l'allestimento professionale della serra escludono l'ipotesi del fatto di lieve entità e l'uso personale.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
La Corte ha ritenuto applicata la fattispecie di coltivazione/detenzione ai fini di spaccio; quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha rideterminato la pena ai sensi di questi commi ma non ha chiarito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ragione per cui la decisione è stata annullata sul punto e rinviata.
codice di procedura penale, art. 624
La Corte ha richiamato l'art. 624 c.p.p. per affermare che l'accertamento di responsabilità (sulla colpevolezza) deve considerarsi irrevocabile nel giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio; pertanto il rinvio riguarda solo la riformulazione della pena e non una nuova valutazione della responsabilità.
Massime di principio
- Se la quantità di stupefacente e le modalità di coltivazione denotano organizzazione e produzione elevata (vasi numerosi, piante alte, essiccato in quantità, attrezzature elettriche e di climatizzazione) è difficile ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità o della destinazione ad uso personale.
- Quando una Corte rimuove o non considera più un'aggravante collegata a un reato accessorio (es. furto di corrente) bisogna rendere esplicito nel calcolo della pena se e come sono state applicate le circostanze attenuanti generiche; la mancata indicazione può determinare annullamento e rinvio per ricalcolo della pena.
- Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione può essere limitato al solo trattamento sanzionatorio: in tal caso l'accertamento di responsabilità rimane definitivo (irrevocabile) e il giudice di rinvio deve solo rideterminare la pena conformemente alle indicazioni della cassazione.
- Il difetto di querela per un reato perseguibile a querela può comportare il non luogo a procedere per quel reato (come per il furto di energia), ma la sua esclusione non elimina automaticamente la necessità di riequilibrare il trattamento sanzionatorio rispetto alle altre imputazioni.
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