Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'istanza di messa alla prova era regolare ai sensi dell'art. 464-bis (comma 2 e comma 4), atteso che la norma ammette anche l'allegazione della sola richiesta di elaborazione del programma e l'attestazione dell'UEPE. Perciò la sentenza della Corte di appello è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame dell'istanza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 168-bis cod. pen. e dell'art. 464-bis cod. proc. pen. con riferimento al diniego, da parte della Corte territoriale, della sospensione del procedimento per accesso alla messa alla prova. Il rigetto era motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e dalla assenza dell'accettazione dell'UEPE, nonostante il ricorrente avesse presentato richiesta di messa alla prova anticipata e successivamente depositato presso l'UEPE la richiesta di elaborazione del programma con relativa attestazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Qualifica il fatto contestato come coltivazione di sostanze stupefacenti (coltivazione di 10 piante di cannabis indica con ausilio di impianti). È la norma sostanziale alla base della condanna impugnata.
art. 168-bis cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura; dal testo della sentenza risulta che la questione decisiva è stata affrontata soprattutto con riferimento alle garanzie procedurali legate alla messa alla prova, più che su un'interpretazione autonoma di questa disposizione.
art. 464-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta i commi rilevanti (in particolare il comma 2 e il comma 4) nel senso che la richiesta di messa alla prova è proceduralmente corretta anche se corredata della sola richiesta di elaborazione del programma e dell'attestazione dell'UEPE, e che tale situazione non giustifica il rigetto dell'istanza da parte del giudice.
Riforma "Cartabia" (modifiche al rito della messa alla prova)
Entrata in vigore prima delle conclusioni in appello; la Corte tiene conto delle modifiche normative introdotte, ritenendo che le nuove disposizioni confermano la sufficienza della richiesta di elaborazione del programma e dell'attestazione UEPE per la regolarità dell'istanza.
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova è ammissibile se corredata del programma di trattamento oppure, come alternativa ammessa dall'art. 464-bis, della richiesta di elaborazione del programma accompagnata dall'attestazione dell'UEPE: l'assenza del programma definitivo non vale di per sé a giustificare il rigetto dell'istanza.
- Se il difensore ha presentato tempestivamente l'istanza e ha prodotto l'attestazione dell'avvenuta richiesta di elaborazione del programma presso l'UEPE, il giudice deve esaminare l'istanza e non può limitarsi a respingerla per la mancanza della accettazione formale dell'UEPE.
- In caso di rigetto dell'istanza per motivazioni formali non conformi all'art. 464-bis, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame in sede di legittimità; pertanto è importante documentare l'avvenuta richiesta/contatto con l'UEPE.
- Per massimizzare le chance di accesso alla messa alla prova, il difensore dovrebbe: 1) presentare l'istanza in ogni fase processuale utile; 2) allegare il programma o, se non disponibile, la richiesta di elaborazione del programma con l'attestazione dell'UEPE; 3) richiamare espressamente le disposizioni dell'art. 464-bis comma 4 che ammettono la richiesta di elaborazione.
- Le corti di merito devono adeguarsi alle modifiche normative introdotte dalla Riforma Cartabia e valutare le istanze di messa alla prova secondo i criteri procedurali aggiornati, evitando rigetti per difetti formali non richiesti dalla legge.
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