Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per gli anni 2012-2015. Deduce vizi di motivazione e censura la valutazione probatoria, sostenendo che le operazioni fatturate erano esistenti: i pagamenti iniziali erano in contanti ma i pagamenti successivi, tracciabili in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, proverebbero l'effettiva esecuzione delle forniture/servizi. Denuncia anche omissione di valutazione di elementi a discarico (dichiarazioni di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, documenti e testimonianze sullo svolgimento dell'attività d'impresa, incluso un geometra e un autista) e contesta l'assunto che Armando Caggegi fosse un evasore totale e che il ricorrente dovesse rispondere delle sue scelte fraudolente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e fattuali, confermando la valutazione dei giudici di merito: le violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 sono state accertate sulla base del pvc del 12/07/2016, della relazione di accesso ispettivo del 23/05/2015, degli avvisi di accertamento, degli accessi all'anagrafe tributaria, delle fatture e dei documenti fiscali. È emerso che Caggegi e le sue società erano evasori totali; le fatture, pur per importi e durata rilevanti, non erano supportate da contratti, ddt, estratti conto o altra documentazione giustificativa né da prove dell'effettiva esecuzione dei lavori. La Corte territoriale ha motivatamente rigettato la richiesta di perizia considerandola esplorativa e ha ritenuto il dolo specifico desumibile dal numero di fatture, dal volume d'affari e dalla durata pluriennale dell'evasione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Sanziona l'evasione effettuata mediante l'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza necessità di distinguere fra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alle fatture emesse dalle società riconducibili a Caggegi
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto generico e fattuale e quindi manifestamente infondato rispetto ai vizi consentiti da tale articolo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che il ricorrente soccombente sia condannato alle spese; la Corte ha applicato l'onere delle spese al ricorrente
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione circa l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; non ha portato all'esonero del ricorrente dall'onere di versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018 (Di Napoli, Rv. 275692-01); Sez. 3, n. 52411 del 19/02/2018 (B., Rv. 274104-01)
Richiamate per confermare che l'art. 2 sanziona le fatture per operazioni inesistenti senza distinzione tra tipologie e che il dolo di evasione può essere desunto anche in presenza di dolo eventuale dal numero, durata e volume delle operazioni
Massime di principio
- La presenza di numerose fatture per importi rilevanti e per un arco temporale prolungato, senza documentazione comprovante consegne (ddt), contratti, estratti conto o altri giustificativi, può consentire ai giudici di inferire l'inesistenza delle operazioni e il dolo di evasione.
- Pagamenti successivi tracciabili non sono necessariamente idonei a provare l'effettiva esecuzione di operazioni antecedenti effettuate in contanti se manca documentazione che colleghi i pagamenti alle forniture o all'esecuzione dei lavori.
- La qualificazione del contraente come evasore totale, accertata con elementi istruttori (accessi, pvc, relazione ispettiva, avvisi di accertamento), pesa fortemente sulla valutazione dell'attendibilità delle fatture emesse da quel soggetto.
- Le richieste di consulenza tecnica possono essere rigettate se ritenute meramente esplorative; l'assenza di una perizia non impedisce la formazione di una convincente prova documentale e indiziaria a carico.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure generiche e prevalentemente di fatto sono destinate a essere dichiarate inammissibili; ciò può comportare condanna alle spese e, in presenza di incongruità dell'atto, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22019/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →