Cassazione Civile, Ordinanza n. 29119/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale svolta sulla preesistente società in accomandita semplice e sui suoi soci, anche per effetto della imputazione per trasparenza dei redditi ex art. 5 T.u.i.r. Dopo la verifica, la società si era trasformata in società a responsabilità limitata, con la stessa persona fisica già socia accomandante quale legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione. Gli avvisi relativi alla società erano stati quindi notificati alla legale rappresentante della società trasformata. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli avvisi fossero stati emessi e notificati contro un soggetto diverso da quello effettivamente sottoposto a verifica, cioè la società trasformata anziché la precedente società di persone, con assorbimento delle ulteriori censure di merito e di forma. La CTR aveva accolto tale impostazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2498 c.c., sostenendo che la trasformazione non estingue il soggetto societario, ma ne comporta soltanto la prosecuzione in una diversa veste organizzativa, con conservazione di diritti, obblighi e rapporti processuali; pertanto l'avviso riferito a un periodo anteriore alla trasformazione era correttamente notificato al rappresentante della società risultante dalla trasformazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di trasformazione societaria, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi anteriori e prosegue nei rapporti sostanziali e processuali dell'ente originario, sicché non si verifica estinzione del soggetto né creazione di un nuovo soggetto. Ne consegue che gli avvisi di accertamento riferiti a fatti gestionali anteriori alla trasformazione devono essere intestati e notificati al soggetto risultante dalla trasformazione, il quale è il medesimo centro di imputazione dei rapporti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata sul punto e ha precisato che, per i soci di società di persone, l'accertamento discende anche dal regime di trasparenza ex art. 5 T.u.i.r. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La trasformazione non estingue il soggetto societario, ma ne conserva i diritti e gli obblighi e ne determina la prosecuzione in tutti i rapporti, anche processuali.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla disciplina della trasformazione societaria e alla corretta individuazione del destinatario dell'avviso di accertamento.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
La causa è stata fissata per la trattazione camerale ai sensi del procedimento accelerato in Cassazione.
I redditi della società di persone sono imputati per trasparenza ai soci, con conseguente legittima estensione dell'accertamento anche a questi ultimi.
Massime di principio
- La trasformazione societaria ha natura evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, non determina estinzione della società preesistente né creazione di un diverso centro di imputazione dei rapporti.
- Gli atti impositivi relativi a periodi anteriori alla trasformazione devono essere notificati al soggetto risultante dalla trasformazione, poiché questi subentra integralmente nei diritti, negli obblighi e nei rapporti processuali dell'ente originario.
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone, la pretesa tributaria può riflettersi anche sui soci secondo il meccanismo di imputazione per trasparenza; la trasformazione della società non elide tale struttura impositiva per i periodi in cui essa era ancora società di persone.
- Il vizio di legittimazione passiva non sussiste se la notifica dell'avviso, pur riferita a un periodo anteriore alla trasformazione, è indirizzata al soggetto che, per effetto della trasformazione, è il medesimo titolare dei rapporti sostanziali e processuali pregressi.
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