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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14239/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società poi sottoposta a procedura concorsuale aveva venduto a una persona fisica un'unità immobiliare adibita a bottega. Il corrispettivo pattuito era stato in parte regolato mediante compensazione con crediti vantati dall'acquirente verso la venditrice e in parte mediante cessione di un ulteriore credito verso un consorzio collegato. La curatela/amministrazione straordinaria agì per far dichiarare l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa, invocando in via principale la revocatoria fallimentare e, in subordine, la revocatoria ordinaria. In primo grado fu respinta la revocatoria fallimentare e accolta quella ordinaria, con condanna dell'acquirente al pagamento dei frutti civili. In appello principale l'acquirente contestò: la qualificazione dell'operazione come datio in solutum revocabile ex art. 67 l.fall. n. 2, sostenendo che la compensazione parziale del prezzo non bastasse a trasformare la compravendita in pagamento anormale; la scelta di colpire l'atto di vendita anziché il solo pagamento; la liquidazione dei frutti civili anziché dei soli interessi legali; l'asserita ultrapetizione per avere la Corte d'appello accolto una revocatoria fallimentare non espressamente domandata; l'omesso esame dell'effettivo ammontare delle somme versate. La società resistente, con ricorso incidentale, censurò il rigetto della domanda di frutti civili fino alla restituzione effettiva del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi dell'acquirente perché la compravendita, accertata come operazione diretta a soddisfare debiti pecuniari pregressi attraverso mezzi indiretti, integra una datio in solutum revocabile; oggetto della revocatoria è l'atto dispositivo del bene e, una volta revocato, l'accipiens deve restituire il bene o il suo equivalente se la restituzione è impossibile; dalla restituzione discende altresì l'obbligo di corrispondere i frutti civili dalla domanda giudiziale. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'ultrapetizione per difetto di specificità/autosufficienza e manifestamente infondato il motivo sul fatto omesso, poiché già valutato dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale nella parte in cui pretendeva ulteriori frutti civili fino alla restituzione effettiva, poiché tale ulteriore pregiudizio non risultava allegato e provato in appello; il secondo motivo incidentale è stato assorbito. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 1 l. fall.

    richiamato come base alternativa della domanda revocatoria fallimentare proposta dalla procedura, ma non decisivo nella soluzione finale

  • art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.

    la Corte ribadisce che la datio in solutum o il pagamento anormale, anche realizzato tramite negozio di compravendita collegato a compensazione/cessione di crediti, è revocabile se funzionale a soddisfare un debito pecuniario scaduto ed esigibile

  • art. 2901 c.c.

    citato quale ulteriore base della domanda di revocatoria ordinaria proposta in via subordinata

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità del motivo

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    per proporre validamente un motivo che denunci un error in procedendo occorre specifica indicazione e trascrizione/allegazione degli atti rilevanti

  • art. 820 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale; la Corte ha respinto la censura perché i frutti civili dovuti in conseguenza della revocatoria hanno natura risarcitoria da occupazione sine titulo, e non erano stati allegati e provati ulteriori danni fino alla restituzione effettiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti

Massime di principio

  • La compravendita di un bene, quando sia utilizzata in concreto per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile attraverso compensazioni o cessioni di crediti, può essere qualificata come datio in solutum o pagamento anormale e, come tale, essere assoggettata a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.
  • Ai fini della revocatoria conta l'effetto economico complessivo dell'operazione e il collegamento tra gli atti negoziali, non la sola forma del contratto adottato dalle parti.
  • Quando viene revocata una datio in solutum attuata mediante trasferimento di un bene, l'oggetto della revoca è l'atto dispositivo del bene; l'accipiens deve restituire il bene alla procedura, oppure l'equivalente monetario se la restituzione è impossibile.
  • La condanna alla restituzione dei frutti civili conseguenti alla revocatoria ha natura risarcitoria per l'occupazione sine titulo e decorre dalla domanda giudiziale; per ottenere somme ulteriori fino alla restituzione effettiva occorre allegare e provare uno specifico danno ulteriore.
  • La deduzione di ultrapetizione o di altri errori processuali richiede rigorosa specificità del motivo, con puntuale indicazione e trascrizione o allegazione degli atti rilevanti; la mera affermazione assertiva non è sufficiente.
  • Il motivo che denunci l'omesso esame di un fatto è inammissibile o infondato se il fatto risulta già esaminato dal giudice di merito, anche qualora sia stato apprezzato in senso diverso da quello auspicato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaInadempimentoCompravendita
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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