Cassazione Civile, Ordinanza n. 20303/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli, disposta dall’INPS per il disconoscimento delle giornate di lavoro dichiarate, e dalla conseguente richiesta della stessa di essere reiscritta negli elenchi per l’anno 2002 e di non dover restituire le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Il Tribunale aveva accolto entrambe le domande; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’INPS confermando la decisione. In cassazione l’INPS ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1973, conv. in l. n. 83 del 1970, sollevata in relazione alla domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli. L’Istituto ha sostenuto che il provvedimento di cancellazione era stato notificato il 10 ottobre 2009, mentre il ricorso giudiziario era stato depositato solo il 29 luglio 2016, quindi oltre il termine di decadenza; ha inoltre escluso che tale eccezione fosse assorbita dalla pronuncia sulla ripetizione dell’indebito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS, osservando che la Corte d’appello non si era pronunciata sulla decadenza sostanziale dall’azione di impugnativa della cancellazione dagli elenchi agricoli, eccezione ritualmente riproposta e rilevante ai fini della decisione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché esamini la questione di decadenza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; l’omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 22 d.l. n. 7 del 1973, conv. in l. n. 83 del 1970
L’inosservanza del termine di centoventi giorni per proporre l’azione giudiziaria avverso la cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi agricoli comporta decadenza sostanziale dall’azione.
La decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno.
La decadenza sostanziale in questa materia non è soggetta alla sanatoria prevista da tale disposizione.
art. 24 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008
La decadenza era stata abrogata da questa disposizione.
d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
La decadenza è stata successivamente ripristinata con decorrenza dal 6 luglio 2011.
In applicazione del principio generale sui termini, la decadenza ha ripreso a decorrere ex novo dal 6 luglio 2011 per i provvedimenti anteriori per i quali non era ancora maturata al 21 dicembre 2008.
Massime di principio
- Quando una parte deduce ritualmente in appello una eccezione di decadenza rilevante nella materia controversa, il giudice di secondo grado deve esaminarla espressamente: la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- Nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli, il termine di centoventi giorni previsto dalla disciplina speciale ha natura di decadenza sostanziale dall’esercizio del diritto e, nei limiti indicati dalla legge, è rilevabile d’ufficio dal giudice.
- La decadenza sostanziale in materia previdenziale, quando la situazione è sottratta alla disponibilità delle parti, non è sanabile per effetto delle regole di cui all’art. 8 l. n. 533 del 1973.
- Se una decadenza è stata abrogata e poi ripristinata dal legislatore, occorre verificare la continuità del termine alla luce della disciplina transitoria e del momento in cui il diritto di azione è stato esercitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →