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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20494/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna n. 5396/2009 (G.I.P. Palermo 9.12.2009; esecutività dal 9.5.2012). La difesa sosteneva che fosse decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p. e chiedeva l'estinzione ex art. 167 c.p.; il GIP aveva rifiutato perché il Rahman aveva commesso, il 29.12.2015, una contravvenzione della stessa indole e ciò avrebbe impedito l'estinzione del primo reato. La difesa contestava inoltre che il secondo procedimento si fosse concluso con una sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.), che non equivale a pronuncia di condanna e pertanto non dovrebbe essere rilevante come causa impeditiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo, Ufficio GIP, per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la sentenza di estinzione del secondo reato per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.) non è equiparabile a una sentenza di condanna e, quindi, non può essere utilizzata come causa impeditiva dell'estinzione del primo reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.; il giudice di merito dovrà però verificare se sussistano altre cause impedititive dell'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine quinquennale per la declaratoria di estinzione dei reati nei confronti del condannato; la Corte precisa che la commissione di un ulteriore reato nel quinquennio costituisce causa impeditiva dell'estinzione solo se tale ulteriore reato è accertato con sentenza passata in giudicato

  • art. 167 cod. pen.

    Disciplina l'effetto estintivo delle pene accessorie o dell'azione; utilizzata in combinato con l'art. 460 c.p.p. per la richiesta di declaratoria di estinzione del reato

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    art. 464-septies cod. proc. pen.

    Prevede la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la Corte afferma che tale pronuncia non equivale a una condanna e non esprime un compiuto accertamento di responsabilità penale

  • art. 168-ter cod. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per distinguere gli effetti della messa alla prova rispetto agli effetti di una sentenza di condanna (es. in tema di ordini di demolizione)

  • art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001

    art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma amministrativa richiamata in giurisprudenza per spiegare che alcune misure (es. ordine di demolizione) presuppongono una sentenza di condanna, non equiparabile alla sentenza di estinzione per messa alla prova

  • art. 474-bis cod. pen.

    In giurisprudenza è sottolineato che la confisca prevista presuppone una condanna, non potendo essere fondata su una sentenza di estinzione per messa alla prova

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019

    Cass. Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019

    Principio secondo cui per considerare impedita l'estinzione ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. l'ulteriore reato deve essere accertato con sentenza passata in giudicato, anche se pronunciata oltre il quinquennio

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016 e altre

    Cass. Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016; Cass. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018; Cass. Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019

    Consolidata giurisprudenza che afferma che la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova non equivale a sentenza di condanna e non può produrre gli stessi effetti (accertamento di responsabilità, confisca, ordini connessi ecc.)

Massime di principio

  • Per richiedere la declaratoria di estinzione ex art. 460, comma 5, c.p.p., il termine quinquennale decorre dalla data di esecutività del provvedimento che si intende estinguere.
  • La commissione di un reato successivo della stessa indole impedisce l'estinzione solo se quel reato è accertato con sentenza passata in giudicato; una mera fattispecie o un provvedimento non definitivo non bastano.
  • La sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.) non equivale a una condanna e non può essere utilizzata come causa impeditiva dell'estinzione ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.
  • In presenza di una sentenza di estinzione per messa alla prova, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di eventuali altre cause impeditive dell'estinzione prima di respingere l'istanza difensiva.
  • Nel calcolo dei termini e nella valutazione delle cause impeditive è essenziale distinguere tra data di commissione del reato, data di esecutività del provvedimento e data di definitività della sentenza che accerta il nuovo reato.
  • Quando si contesta l'applicazione dell'art. 460, comma 5, c.p.p., è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che richiede una sentenza irrevocabile di condanna per far valere la causa impeditiva.

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