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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25933/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto alla Commissione tributaria regionale la revocazione di una precedente sentenza della stessa CTR che, in grado di appello, aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle entrate contro una decisione favorevole al contribuente relativa a una cartella di pagamento IVA 2003. La domanda di revocazione era fondata sull'assunto che la sentenza d'appello fosse viziata da errore di fatto, perché il giudice avrebbe supposto correttamente notificato l'atto di appello al difensore indicato negli atti, mentre la notificazione era stata eseguita presso un soggetto diverso, indicato come CTU nominato nel primo grado. Inoltre, il ricorrente lamentava che non gli era stato comunicato l'avviso di udienza nel giudizio di appello. La CTR aveva rigettato la revocazione ritenendo che la censura investisse non un errore percettivo, ma un vizio procedurale o di diritto, da far valere con ricorso per cassazione. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 395 c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come errore di giudizio quella che, invece, era una falsa percezione degli atti di causa e della ritualità della notificazione dell'appello, oltre all'omesso avviso di trattazione dell'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il mancato rilievo della nullità della notificazione dell'atto di appello non integra errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, perché concerne la valutazione giuridica della ritualità della notificazione e non una svista materiale su un fatto inesistente o su un fatto esistente erroneamente percepito. Ha inoltre osservato che la questione dell'omesso avviso di trattazione, a prescindere da ogni profilo di novità, rientra anch'essa nella verifica della regolare notificazione e della rituale costituzione delle parti, avviso dovuto solo alle parti costituite. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, meramente percettivo, e non un errore di diritto censurabile con i mezzi ordinari di impugnazione

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    la revocazione nel processo tributario segue i presupposti dell'errore di fatto e non può essere usata per contestare vizi di diritto o di ritualità della notificazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato proposto come violazione di legge, ma la censura investiva in realtà la qualificazione giuridica della notificazione e dell'errore dedotto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale relativo alla notifica dell'appello doveva essere fatto valere con il ricorso per cassazione come nullità processuale, non con la revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. postula una svista meramente percettiva su un fatto storico risultante dagli atti, e non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica della ritualità di una notificazione o la nullità di un atto processuale.
  • La mancata rilevazione della nullità della notificazione dell'atto di impugnazione non può essere fatta valere con revocazione, ma deve essere dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, perché integra un errore di diritto o un vizio processuale.
  • L'omesso avviso di udienza nel giudizio di appello, quando la parte non risulti costituita, non consente di fondare un errore di fatto revocatorio, poiché implica comunque la verifica della regolarità del contraddittorio e della notificazione dell'atto introduttivo.
  • Quando il ricorso per cassazione contesta la qualificazione operata dal giudice di merito tra errore di fatto ed errore di diritto, la Corte verifica se la censura riguardi davvero una percezione erronea del contenuto degli atti o piuttosto una loro valutazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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