Cassazione Civile, Ordinanza n. 06548/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente di una società a partecipazione pubblica che gestisce il trasporto pubblico aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli nel febbraio 2015. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e liquidato sia il danno patrimoniale da perdita delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del contratto dirigenziale, sia un danno non patrimoniale per asserita natura ingiuriosa del licenziamento. In appello la declaratoria di illegittimità era stata confermata, ma la Corte territoriale aveva escluso l’ingiuriosità del licenziamento perché non risultava provato che la comunicazione alla stampa della notizia del recesso fosse imputabile alla società; ciononostante aveva riconosciuto ulteriori somme a titolo di danno non patrimoniale e per danni patrimoniali da mancato incentivo contrattuale e da mancata attivazione dell’outplacement. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva violazione di legge, artt. 115 e 116 c.p.c., 1218, 1223, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che dagli articoli di stampa pubblicati prima della ricezione della lettera di licenziamento si dovesse desumere, anche in via presuntiva, la riferibilità della divulgazione alla società e quindi la natura ingiuriosa del recesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione di merito della prova, e non una vera violazione di legge. Ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse negato in astratto la configurabilità di un licenziamento ingiurioso, ma avesse semplicemente accertato in concreto la mancanza di prova della riferibilità alla società della comunicazione alla stampa. È stato quindi escluso il vizio ex art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva valutato le prove; parimenti non risultava configurata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né delle norme sulle presunzioni, poiché la censura era diretta contro l’apprezzamento del materiale probatorio. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inefficace. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è deducibile solo per errori di sussunzione, non per contestare la valutazione del fatto o delle prove
è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi
non consente di censurare in cassazione la mera scelta del giudice di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre
richiamato dal ricorrente, senza specifica autonoma applicazione nella decisione
richiamato dal ricorrente, senza specifica autonoma applicazione nella decisione
la violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l’apprezzamento delle prove
richiamato in tema di inferenza presuntiva, ma la Corte esclude che il giudice di merito abbia effettivamente deciso mediante presunzioni
la censura sulle presunzioni è ammissibile solo per vizio di sussunzione; qui la Corte d’appello ha ritenuto non provata la riferibilità del fatto alla società
l’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
alla declaratoria di inammissibilità segue, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente principale
Massime di principio
- In cassazione la deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: se il giudice di merito ha correttamente individuato la norma applicabile ma ha ritenuto non provato il fatto costitutivo, la censura è inammissibile.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice addossi l’onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato la prova offerta.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è consentito lamentare in cassazione la mera preferenza accordata a un mezzo di prova rispetto ad altri.
- In tema di presunzioni, il controllo di legittimità riguarda l’eventuale errore di sussunzione della fattispecie presuntiva, non la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito quando questi abbia semplicemente escluso la prova del fatto controverso.
- L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, con conseguente decisione limitata alla sola impugnazione principale e regolazione delle spese a carico della parte che ha proposto quest’ultima.
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