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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38350/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dal rinvenimento, nel corso di lavori di ristrutturazione di un muro di contenimento e del relativo contesto immobiliare, di vani interrati collocati nel sottosuolo della proprietà della ricorrente, ma accessibili di fatto solo dal lato della corte appartenente al resistente. La proprietaria del fondo sovrastante ha agito per rivendicare la proprietà di tali vani ai sensi dell'art. 840 c.c., chiedendone la restituzione, la chiusura delle aperture praticate nel muro e il ripristino dei luoghi, sostenendo che l'apertura dei vani dal lato del confinante fosse illegittima. Il resistente ha replicato affermando che i vani costituivano parte integrante del muro di confine e che, comunque, egli e i suoi danti causa li avevano posseduti da tempo immemorabile; in via principale ha chiesto l'accertamento dell'usucapione, in subordine ha dedotto la decadenza della pretesa della controparte per non uso ultraventennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione della proprietaria, ritenendo non provato il possesso utile ad usucapionem; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando l'acquisto per usucapione dei vani in favore del resistente. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha censurato, in sintesi, la sentenza d'appello per: difetto o apparenza di motivazione sul trasferimento del possesso dai danti causa; errata applicazione dell'accessione nel possesso ex art. 1146 c.c.; omesso esame del lasso temporale tra acquisto del bene e apertura degli accessi; violazione dell'art. 1158 c.c. per mancanza di indicazione di un arco temporale certo e per insufficienza della prova del possesso; erroneo ricorso a presunzioni semplici e a una praesumptio de praesumpto; omesso esame della cementificazione dei vani e delle modalità originarie di accesso; erronea affermazione della proprietà del muro divisorio in capo al resistente; irrilevanza della tamponatura degli accessi ai fini della continuità del possesso; difetto di prova dell'animus possidendi e omesso esame della mancata indicazione dei vani nei titoli di provenienza. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, ritenendoli tutti inammissibili prima ancora che infondati perché diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del fatto, senza denunciare specifici errores in iudicando sui principi di diritto applicati. Ha ritenuto corretta la regola secondo cui il tamponamento delle aperture non equivale, di per sé, a dismissione del possesso, potendo il possesso conservarsi anche solo animo purché sia possibile il ripristino ad libitum del contatto materiale con il bene; ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo salvo diverso titolo o acquisto originario opponibile. Non ravvisando errori di diritto né vizi motivazionali nei limiti censurabili in cassazione, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione proposto dalla proprietaria del fondo sovrastante. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva riconosciuto al resistente l'acquisto per usucapione della proprietà dei vani interrati. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una contestazione dell'apprezzamento di merito, senza individuare reali violazioni di legge, e ha considerato corretta la valutazione secondo cui la tamponatura degli accessi non comportava di per sé perdita del possesso, potendo questo permanere anche solo animo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 840 c.c.

    Il proprietario del suolo può rivendicare il sottosuolo, salvo che risulti un diverso titolo o un acquisto originario opponibile in favore di altri.

  • art. 1146 c.c.

    L'accessione nel possesso non è stata ritenuta erroneamente applicata dalla Corte d'appello; la censura è stata reputata inammissibile perché mirava a riesaminare il fatto.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione ventennale richiede un possesso utile valutato in fatto; la Cassazione ha ritenuto che la decisione d'appello avesse correttamente valorizzato gli elementi probatori e presuntivi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono state ritenute utilizzate in modo non censurabile, poiché la doglianza mirava solo a sostituire un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha escluso che la ricostruzione presuntiva adottata dal giudice di merito fosse di per sé illegittima.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla asserita erronea individuazione di un fatto pacifico è stata ritenuta inammissibile perché investiva la valutazione di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È stata esclusa la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ritenendo che la decisione d'appello fosse sorretta da un apparato argomentativo sufficiente ai fini del sindacato di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull'onere della prova sono state respinte perché, in sostanza, contestavano il giudizio di fatto compiuto dalla corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto impropriamente utilizzato per sollecitare una revisione del merito invece che per denunciare un vero errore di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è stata ravvisata la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure di omesso esame sono state giudicate inammissibili perché non riguardavano un fatto decisivo realmente trascurato, ma il diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'usucapione, il possesso può essere ricostruito anche per presunzioni semplici, purché gli indizi valorizzati dal giudice di merito siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • La temporanea chiusura o tamponatura di un accesso non implica necessariamente perdita del possesso del bene, se la disponibilità materiale può essere ripristinata ad libitum e non intervenga un possesso altrui incompatibile.
  • Il possesso può permanere anche solo animo; tuttavia, tale permanenza è giuridicamente rilevante solo quando il possessore conservi la possibilità di riattualizzare il contatto materiale con la cosa.
  • La proprietà del sottosuolo spetta, in via generale, al proprietario del suolo, salvo un titolo contrario o un acquisto originario opponibile; la mera conformazione dei luoghi non è di per sé sufficiente a superare tale regola.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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