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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11918/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di una lavoratrice dello spettacolo, in particolare della c.d. "quota B" riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La Corte d'appello aveva confermato la riliquidazione della prestazione senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo che tale massimale operasse solo per la "quota A" e fosse stato superato dai nuovi criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997 per la "quota B". L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non fosse stata abrogata né espressamente né per incompatibilità e dovesse continuare ad applicarsi anche alla determinazione della "quota B". La resistente ha contrastato il ricorso e ha chiesto anche il rinvio della questione alla Corte costituzionale, deducendo un contrasto con i criteri della legge delega e con i principi di proporzionalità e commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nella determinazione della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, non devono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso che tale limite sia stato abrogato dai successivi interventi normativi e ha respinto la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile

    il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    la disciplina introdotta dal decreto non è incompatibile con il permanere del massimale pensionabile previsto dal precedente art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    ha modificato il limite di retribuzione giornaliera pensionabile, che resta comunque operante nel sistema della quota B.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto dal ricorrente per violazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per dare continuità alle argomentazioni contenute in precedenti decisioni senza ripeterle integralmente.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. a)

    il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.

  • art. 38 Cost.

    la disciplina previdenziale è legittima purché sia assicurata una certa proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela previdenziale.

Massime di principio

  • Nella pensione dei lavoratori dello spettacolo, il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare anche per il calcolo della quota B, salvo abrogazione espressa o incompatibilità insanabile, che nella specie è stata esclusa.
  • L'interpretazione sistematica delle norme previdenziali può portare a ritenere coessenziale al regime speciale il limite alla retribuzione pensionabile, quando esso si inserisca in un assetto complessivamente più favorevole per gli iscritti rispetto al regime generale.
  • Il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una corrispondenza rigorosamente matematica tra contributi e pensione; è sufficiente che sia mantenuta una proporzionalità non irragionevole e compatibile con le finalità dell'art. 38 Cost.
  • La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale va disattesa quando la questione sia già stata risolta in senso conforme da precedenti della Corte costituzionale e della stessa Cassazione.
  • In tema di interpretazione della normativa previdenziale speciale, l'abrogazione tacita non può essere desunta in modo estensivo, occorrendo una reale incompatibilità tra le discipline succedutesi nel tempo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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