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Legge

L.R. Abruzzo 1/2010

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 1/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria 2010 della Regione Abruzzo: rifinanzia e rimodula numerosi capitoli, introduce misure su personale, patto di stabilità, sanità, cultura, turismo, enti regionali e partecipate, con diverse previsioni limitate all’esercizio 2010 o ad anni specifici. Molte norme hanno oggi rilievo storico o sono state superate/abrogate, mentre restano utili soprattutto le modifiche ricognitive della disciplina all’epoca vigente.

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2010

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2010

La legge definisce la manovra finanziaria regionale per il bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo. Contiene rifinanziamenti, variazioni di bilancio, misure organizzative e interventi settoriali, in gran parte riferiti all’esercizio 2010 o a finestre temporali ormai concluse.

Disposizioni finanziarie generali

La legge autorizza il rifinanziamento di numerose leggi regionali e la modifica di stanziamenti continuativi e limiti d’impegno secondo le tabelle allegate. Istituisce inoltre nuovi capitoli di bilancio per specifiche entrate e spese, consente la riprogrammazione di economie vincolate per l’esercizio 2010 e disciplina il relativo riutilizzo entro l’anno, con rientro alla destinazione originaria delle somme non impegnate.

Personale, organizzazione e funzionamento amministrativo

Sul personale regionale la legge consente variazioni di bilancio per riclassificare oneri di contratti di collaborazione cessati nel 2010 verso capitoli del personale e per istituire capitoli dedicati all’impiego di personale su progetti finanziati da fondi comunitari o statali. Autorizza inoltre l’acquisto di beni e servizi da parte del Segretariato Generale della Presidenza, con copertura per il 2010 e stanziamento poi demandato alle leggi di bilancio successive.

Sanità e struttura di supporto al Commissario

Per i progetti sanitari regionali e nazionali la Giunta può rimodulare i finanziamenti, previo parere della Commissione consiliare competente e verifica delle partite di bilancio, anche mediante reiscrizione sul capitolo 12.01.004 - 81519. È inoltre istituita presso la Direzione Politiche della Salute una struttura temporanea di supporto al Commissario straordinario per il piano di rientro sanitario, senza oneri aggiuntivi e senza variazione della dotazione organica.

Patto di stabilità interno

La Regione coordina impegni e pagamenti per il raggiungimento degli obiettivi 2010 del patto di stabilità interno. Estende poi agli enti strumentali e alle aziende regionali gli obblighi connessi al patto, con esclusione delle spese delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario finanziate da trasferimenti regionali finalizzati.

Enti regionali, aziende, partecipate e patrimonio

Sono disciplinate la gestione provvisoria dei bilanci degli enti regionali in attesa di approvazione, fino al 30 aprile 2010 e nei limiti dei trasferimenti regionali, nonché l’obbligo di riversare alla Regione gli avanzi di amministrazione disponibili entro 30 giorni dall’approvazione dei rendiconti, salvo esoneri disposti dalla Giunta in casi motivati. È attribuita al Consiglio regionale la proprietà degli immobili regionali già adibiti a suoi uffici, con verbale ricognitivo quale titolo per trascrizione e voltura.

Consumo di suolo e ricostruzione post-sisma

La legge istituisce l’Osservatorio Regionale dei Suoli, con compiti di monitoraggio del consumo di suolo, raccolta dati, supporto alla pianificazione e redazione di un rapporto annuale entro il 31 marzo. Prevede anche una sezione web per la pubblicità degli atti relativi all’emergenza e ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Esonero dal servizio e riorganizzazione del personale

Vengono introdotte, per periodi limitati e poi modificate o abrogate da leggi successive, misure di esonero volontario dal servizio e di risoluzione unilaterale del rapporto al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione per il personale regionale e degli enti collegati. Le disposizioni erano riferite agli esercizi 2010-2014 e oggi hanno rilievo prevalentemente storico.

Misure per enti, ATER, comunità montane e diritto allo studio

Sono previste limitazioni alle assunzioni negli enti regionali, norme per l’Azienda per il Diritto allo Studio di L’Aquila in relazione all’emergenza sismica, chiarimenti per le ATER su alienazioni, permessi e mobilità, disposizioni sul Parco Sirente-Velino con scioglimento degli organi e nomina di un commissario straordinario, nonché il divieto di assunzioni e concorsi per le Comunità Montane nelle more del riordino.

Cultura, turismo e iniziative territoriali

La legge interviene sul Teatro Marrucino di Chieti per i contributi 2008, limita nel 2009 ulteriori finanziamenti ad alcune associazioni culturali beneficiarie di fondi POR FESR per l’Aquila, sostiene la candidatura dell’Aquila a Capitale europea della cultura 2019 e riconosce Lettomanoppello come “Città della Pietra” con contributo regionale per il 2010. Riconferma inoltre e finanzia il fondo di dotazione per il turismo ex L.R. 77/2000.

Modifiche a leggi regionali settoriali

Sono apportate modifiche puntuali a leggi su macellazione familiare, commercio, trasporto pubblico locale, acque minerali e termali, politiche attive del lavoro, piano sanitario regionale, edilizia urbanistica e altri settori. Molte modifiche hanno introdotto scadenze o discipline transitorie già concluse, come per il commercio, il TPL e i canoni sulle acque minerali.

Regime finanziario e decorrenza

La legge stabilisce che gli oneri derivanti dagli interventi trovano copertura nella legge di bilancio 2010 e dispone l’entrata in vigore dal 1º gennaio 2010. Gran parte delle misure è espressamente limitata all’esercizio 2010 o a specifici esercizi successivi, mentre numerose disposizioni risultano oggi superate, abrogate o riferite a eventi già conclusi.

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