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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32957/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, riformando il provvedimento del G.I.P. dell'11/01/2022, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Ndiaye contestava sette motivi, principali: nullità per incompetenza territoriale dovuta alla derubricazione dei reati (sostegno che la competenza avrebbe dovuto essere del Tribunale di Agrigento); difetto di motivazione e violazione degli artt. 291 co.2 e 27 c.p.p. per non avere il Tribunale dichiarato l'incompetenza dopo la riqualificazione; mancata derubricazione del reato associativo (art. 416 c.p. comma 6); carenza di motivazione sull'urgenza; uso di dichiarazioni spontanee di indagati come elementi di rischio di inquinamento; errata estensione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n.286/1998 a soggetti comunque titolari di permessi; e mancata indicazione delle prove a carico.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi: la derubricazione operata dal Tribunale del riesame escludeva i reati che avrebbero attribuito la competenza al Giudice del distretto (art. 51 co. 3-bis c.p.p.), pertanto il provvedimento cautelare originario era stato adottato da giudice incompetente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Giacobbe, 23/04/2020) e affermato che il giudice dell'impugnazione cautelare deve rilevare l'incompetenza e, previa verifica delle condizioni cautelari ai sensi dell'art. 291 co.2 c.p.p., o annullare o, se sussistono esigenze urgenti, disporre la trasmissione ex art. 27 c.p.p. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale del riesame non indicava profili d'urgenza tali da giustificare la protrazione della custodia; perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del G.I.P. e ha disposto l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la giurisdizione del Tribunale in sede di riesame; richiamato per il ruolo del tribunale del riesame nella riconsiderazione della misura cautelare e nella eventuale riqualificazione delle imputazioni

  • art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il regime speciale del provvedimento emesso da giudice incompetente per ragioni di urgenza; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice dell'impugnazione cautelare di verificare l'incompetenza e l'urgenza e di annullare o disporre la trasmissione ex art. 27 c.p.p.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione degli atti al giudice competente in caso di incompetenza del giudice che ha disposto la misura: la Corte evidenzia che tale trasmissione bilancia il diritto alla libertà con l'esigenza cautelare della collettività

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Individua l'elenco dei reati che attribuiscono competenza al pubblico ministero presso il tribunale capoluogo del distretto; la derubricazione a fatti non ricompresi nel catalogo ha determinato l'incompetenza del G.I.P. distrettuale

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Reato meno grave (favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri gia' titolari di permesso scaduto); il Tribunale del riesame ha ritenuto che i fatti rientrassero in questa fattispecie e non nelle ipotesi piu' gravi che legittimano la competenza distrettuale

  • art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Fattispecie piu' gravi di favoreggiamento dell'ingresso/permanenza illegale; la Corte ha distinto queste fattispecie da quella derivante dalla derubricazione operata dal riesame

  • art. 416 cod. pen.

    comma 6 citato nel ricorso

    Rilevato in tema di associazione a delinquere; il ricorrente lamentava la mancata derubricazione dell'art. 416 comma 6; la Corte osserva che la riqualificazione dei reati può incidere sulla competenza e richiede motivazione specifica

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di motivare la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'urgenza al fine di giustificare misure emanate da giudice anche eventualmente incompetente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riguarda presunzioni relative nella custodia cautelare; la derubricazione ha determinato il venir meno di alcune presunzioni utilizzate dai giudici di merito

  • artt. 292, 317, 321 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella ricostruzione procedurale per le successive fasi dopo la trasmissione degli atti al giudice competente (rinnovazione della misura, etc.)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento ai presupposti generali delle misure cautelari da valutare in sede di sindacato di legittimità

Massime di principio

  • Se, in sede di impugnazione cautelare, il giudice del riesame o della legittimità riqualifica i fatti in sensi che escludono le ipotesi che attribuiscono competenza al giudice distrettuale, deve essere rilevata l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura; non è sufficiente confermare o sostituire la misura senza decidere sulla incompetenza
  • Il giudice dell'impugnazione cautelare ha l'obbligo di verificare, ai sensi dell'art. 291 co.2 c.p.p., la sussistenza delle condizioni cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari e urgenza); se tali condizioni non risultano adeguatamente motivate, la misura deve essere annullata e l'indagato liberato
  • La trasmissione degli atti al giudice competente (art. 27 c.p.p.) è lo strumento che consente di bilanciare il diritto del soggetto alla valutazione da parte del giudice naturale con la possibile urgenza di esigenze cautelari; tale trasmissione richiede che il giudice che rileva l'incompetenza motivi l'urgenza per mantenere temporaneamente la misura
  • La mera riformulazione delle imputazioni in sede cautelare non vincola il procedimento principale: il pubblico ministero resta libero di formulare la contestazione finale; tuttavia, la riqualificazione ha effetti immediati sulla competenza e sul regime cautelare e va gestita con esplicita motivazione
  • La mancanza di indicazione di specifici profili di urgenza (rischio di reiterazione concretamente motivato, rischio di inquinamento specifico) rende inadeguata la giustificazione della prosecuzione della custodia cautelare adottata da giudice eventualmente incompetente
  • In casi analoghi, difesa e giudice dell'impugnazione devono prestare attenzione alla distinzione tra reati che attribuiscono competenza distrettuale e quelli che non la attribuiscono, perché la derubricazione può cambiare radicalmente l'iter procedurale e l'efficacia delle misure cautelari

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