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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33632/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, un atto formalmente qualificato come contratto di affitto stipulato tra una società e un'altra società, ritenendolo invece un contratto costitutivo di un diritto reale di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con conseguente liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario contestandone il difetto di motivazione e la riqualificazione; la CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR aveva dichiarato l'impugnazione dell'Ufficio inammissibile perché tardiva, ritenendo decorso il termine per proporre gravame. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 51 e 38 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, richiamata nel motivo di ricorso, nel quadro temporale della lite.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la società controricorrente ha aderito alla rinuncia. La Corte ha dato atto della validità della sottoscrizione dell'atto da parte dell'Avvocatura dello Stato, richiamando il principio di immedesimazione organica e la fungibilità degli avvocati erariali. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. La Corte ha anche escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione sopravvenuta del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma invocata dall'Ufficio per riqualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici.

  • artt. 51 e 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel motivo di ricorso per censurare la declaratoria di tardività dell'appello.

  • art. 11 d.l. 10 settembre 2017, n. 50

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ... escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora ..."

    richiamato dalla ricorrente come disciplina rilevante per la definizione della controversia tributaria pendente.

  • art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    richiamato per affermare che le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111

    richiamato per fondare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato innanzi alle giurisdizioni.

  • art. 390 c.p.c.

    norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione e gli effetti estintivi del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    norma richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese in caso di adesione alla rinuncia.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    interpretato nel senso che l'adesione del controricorrente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e aderita dalla parte intimata o controricorrente, determina l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Nel giudizio patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, la sottoscrizione dell'atto processuale è valida anche se apposta da un avvocato diverso da quello che ha materialmente redatto l'atto, purché sia spesa la qualità professionale abilitante, in ragione dell'immedesimazione organica e della fungibilità dei difensori erariali.
  • In caso di estinzione sopravvenuta del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese quando vi sia adesione della controparte alla rinuncia, e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La dedotta tardività dell'impugnazione e le questioni di rito restano assorbite quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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