Cassazione Penale, Ordinanza n. 03567/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi riproponevano questioni già disattese in appello e, comunque, erano manifestamente infondati. È stata quindi confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, dopo avere rigettato la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Torino per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con il ricorso veniva censurata, in particolare, la mancata esclusione della recidiva contestata. La difesa sosteneva che la recidiva non dovesse essere applicata; la Corte di cassazione ha però ritenuto le doglianze reiterative e manifestamente infondate, osservando che la Corte territoriale non si era limitata a valorizzare i precedenti specifici dell'imputato, ma aveva anche considerato che il nuovo reato era stato commesso sotto diversa identità e che l'agente si era presentato agli operanti esibendo un documento contraffatto, elementi idonei a fondare un giudizio di maggiore pericolosità e consapevolezza.
Norme richiamate
norma richiamata per la proposta di concordato in appello, che la Corte d'Appello ha rigettato prima di confermare la condanna
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata
non citato espressamente nel testo; non inserito
la recidiva è il tema centrale del ricorso; la Corte ne conferma la valutazione in senso sfavorevole all'imputato
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice di merito valorizzi non solo i precedenti penali specifici, ma anche elementi ulteriori sintomatici di maggiore pericolosità e consapevolezza, come la commissione del nuovo fatto sotto diversa identità e l'uso di un documento contraffatto.
- La valutazione sulla recidiva è sostenibile quando risulti ancorata a un percorso argomentativo complessivo che evidenzi la capacità dell'imputato di perseverare nel reato e una maggiore attitudine criminale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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